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LO STATUTO
PREMESSA
CAPO
1
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA
MISERICORDI.A
ARTICOLO 1
E 'costituita in Cassibile di Siracusa l'associazione
dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIRACUSA CASSIBILE"
con sede in Cassibile Piazza Marchesi Loffredo n'I, Diocesi di Siracusa.
ARTICOLO 2
La Misericordia di Siracusa Cassibile è sodalizio di
volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della
fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei
singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze
secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.
L'attività della Confraternita si fonda sull'opera
determinante e prevalente dei volontari, svolta in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fine di lucro anche indiretto e per fine di solidarietà.
L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di
lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche,
ARTICOLO 3
La Misericordia di Siracusa Cassibile è costituita
agli effetti giuridici come associazione di Confratelli secondo
l'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e
seguenti del vigente Codice Civile; Come tale si fonda sul
rispetto dei principi sanciti dalle normative nazionali e regionali in
materia di volontariato.
La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico,
associazione di fedeli laici della Chiesa al sensi dei canoni 298 e seguenti e
321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.
ARTICOLO 4
Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario,
per amore di Dio e del Prossimo, delle Opere di Misericordia, Corporali e
Spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità,
sia in sede locale che Nazionale ed internazionale, anche in collaborazione
con ogni pubblico potere nonchè con le iniziative promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare
tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e
rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla
rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei
sofferenti, attuando nel propri settori di intervento opera di promozione dei
diritti primari della vita, alla salute, alla di2nità umana, nell'ambito di
un nuovo progetto di crescita civile a misura d'uomo
ARTICOLO 5
La Confraternita provvede all'attivazione della
coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di
formazione spirituale e promuove ed 'Incrementa lo svolgimento di attività di
addestramento tecnico‑sanitario dei confratelli con corsi di istruzione
teorico-pratici, e con ogni altro mezzo idoneo, secondo le linee ed i
programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
ARTICOLO 6
Per l'espletamento delle proprie attività la
confraternita potrà costruire apposi . te sezioni, previa autorizzazioni
della Confederazione nazionale, e convenzionarsi con gli
Enti Locali
secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di
coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento
all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
ARTICOLO 7
In relazione al carattere cristiano inerente la vita
associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e
con le altre autorità Ecclesiastiche anche attraverso il propri Assistente
ecclesiastico o "Correttore".
ARTICOLO 8
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro
contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore
rosso, con ai lati le lettere in gotico "F ed "M" di colore
giallo (“Fraternità Misericordie")
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località
e l'eventuale emblema, senza altre
modifiche.
ARTICOLO 9
La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F - M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.
E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni
religiose di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di
assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo
infermieristico con sacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
ARTICOLO 10
La Confraternita per costituirsi ed assumere la
denominazione di 1vEsenicordia dovrà richiedere il preventivo assenso scritto
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in
Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla
Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.
Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e
amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli
iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia
dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla
Confederazione stessa, nonchè l’impegno di mobilitazione caritativa in caso
di necessità.
ARTICOLO 11
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad
altre associazioni , o federazioni di associazioni solo se siano conformi al
carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa
Confederazione.
Del pari, in seno alla Confraternita. non potranno
sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività
e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale per la
relativa approvazione.
Per il motivo di cui al primo comma del presente
articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative
e‑o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo
ed avente aspirazione cristiana.
ARTICOLO 12
La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento mento degli scopi istituzionali dalle rendete del patrimonio immobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonchè dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità.
ARTICOLO 13
Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.
La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi
un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma
di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.
ARTICOLO 14
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli
in ogni loro prestazione di attività.
E' fatto espresso divieto per i Confratelli
l'accettare qualsiasi forma di compenso.
Il confratello di Misericordia riceve dall'assistito
la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo
ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie
"Che Iddio gliene renda merito".
Al solo fine di promuovere una santa emulazione nelle
opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli
distintivi aventi puro carattere morale.
ARTICOLO 15
La Confraternita promuove la donazione del sangue e
degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES
delle Misericordie d'Italia. reciproci rapporti saranno disciplinati da
apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
CAPITLO
II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERINITA E CLASSIFICAZIONE
DEGLI ISCRITTI
ARTICOLO 16
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati
con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella"
ed alimentano tale vincolo spirituale nega comunanza delle idealità morali e
delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della
Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie: a)Confratelli
aspiranti,‑ b)Confratelli effettivi; c)Confratelli sostenitori.
L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al
magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con
provvedimento definitivo.
L'iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell'art. 11 1
Confratelli,
riuniti in un unica grande famiglia, possono essere iscritti a più
Confraternite. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di
iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso
l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere
portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
E Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso
dalla Confraternita, non Do r nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra
Confraternita.
ARTICOLO 17
I confratelli sono coloro che, iscritti secondo le
norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei
Confratelli effettivi.
L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di
ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della
maggiore età e su deliberazione dei Magistrato, passano alla categoria degli
effettivi.
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito
della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e
anonimato.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il
periodo di aspirantato. accettano l'obbligo del servizio nelle opere che
costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita
stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con
diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono
moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e sì
impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per la categoria.
I Confratelli sostenitori non partecipano
all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva o passiva.
ARTICOLO 18
Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere
di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver
riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente,
materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e
sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal
Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.
ARTICOLO 19
Potranno
essere aggregati alla Confraternita i defunti, i cui familiari desiderino frne
suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa
per questo tipo di aggregazione.
Per
i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei
Confratelli in vita.
CAPO
III
»DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
ARTICOLO 20
Gli
iscritti alla Confraternita devono:
a)osservare
lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della
Confraternita
b)tenere
condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che
nella vita privata
c)dìsimpegnare
diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d)tenere
nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento
corretto e di massima collaborazione; e)collaborare alle iniziative della
Confraternita e partecipare alle riunioni;
f)
partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
.
ARTICOLO 21
I
Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa
contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al
Magistrato le proprie giustificazioni
a)ammonizione;
b)sospensione a tempo determinato o indeterminato;
c)decadenza
d)esclusione;
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti
di cui al punti a) e b) è del magistrato mentre per i punti c) e d) è
demandata all'Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui al punti a) e
b)l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg.
dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito
l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile,
mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art.22
comma cinque e seguenti.
ARTICOLO
22
La qualità di iscritto alla Confraternita si perde
per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello
presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il
suo diritto di Confratello.
Si perde
per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza
alla Confraternita di cui all'art. 18.
Inoltre
l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il
richiamo,persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art.20
oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale
pur essendo in grado.di assolvervi.
Si
perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile per qualunque grave
ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confratenita.
La
perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni
diritto
sia
spirituale che materiale verso la Confraternita.
I
provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivamente
dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del, Collegio
Probivirale.
Della
proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta
all'interessato,
per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15
gg.
le
proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio
Probivirale,
saranno
rese note all'Assemblea.
L'Assemblea
delibera a scrutinio segreto.
Il
provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano
venute a
mancare
le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da
parte
dell'interessato,
al Magistrato, con le modalità di cui all'art.16 terzo comma, e sul quale
l'Assemblea
delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e
riconferire al postulante i
diritti di cui godeva in precedenza
L'eventuale
nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un
anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o
sospensione presso l’Assemblea.
Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione.
CAPO
IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
ARTICOLO 23
Sono organi della Confraternita:
a)
L'Assemblea;
b)
Il
Magistrato,
c)
Il
Governatore;
d)
Il
Collegio Probivirale;
e)
Il
Collegio dei Sindaci Revisori.
ARTICOLO
24
L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli
effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua
assenza. dal Vice Governatore, o in mancanza di questo, dal componente di
Magistrato più anziano di età.
ARTICOLO
25
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezioni delle cariche sociali.
L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera
personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima
delle data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il
luogo
dell’adunanza in prima e seconda convocazione e gli argomenti da
trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per
lo stesso giorno delle prima, purchè almeno un'ora dopo.
I verbali dell'Assemblea devono essere
sottoscritti
dal Governatore dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
ARTICOLO
26
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in
qualunque periodo e specificatamente:
a)quando ne faccia n'chiesta scritta e motivata
almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
b)quando il Collegio dei Probiviri o dei revisori dei
conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano
all'unanimità la convocazione al Magistrato;
c)quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi
inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d)quanto il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) il
Governatore deve convocare l'Assemblea entro
un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.25.
ARTICOLO
27
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi
mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei
componenti del Magistero.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea,
ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega, da altro
confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere
portatore di più di due deleghe.
ARTICOLO
28
L'Assemblea delibera validamente con la metà più
uno dei voti espressi dal presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti del
Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori delle delibere
concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per
le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le
particolari norme di cui al sesto comma dell'ait.46.
ARTICOLO
29
L'Assemblea ha il compito;
a) delìbberare l'approvazione del bilancio consuntivo
corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita
svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci
revisori sull'andamento economico‑finanziario,
b)esaminare le questioni di carattere generale e di
indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il
Magistrato, adottato ove necessario, le relative deliberazioni;
c)eleggere,
a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale e il
collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli art.30-38‑ 39 ‑ 41 e 42:
d)deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole
dalla Confederazione Nazionale sulle modifiche del presente statuto proposte
dal Magistrato di concerto con il collegio Probivirale;
e)deliberare, su proposta del Magistrato,
l'approvazione del regolamento generale di cui all'art.47;
f)nominare nella riunione che precede ogni
quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e
stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
g) assumere i provvedimenti di decadenza e di
esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art.22.
ARTICOLO
30
Il
Magistrato è l'organo della Confraternita e delibera su tutte le materie non
riservate specificamente all'Assemblea.
E eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli
art.28‑41 e 42.
In
particolare:
a)provvede
all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto per la vendita
o permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di
passività ipotecarie.
b)provvede
acchè non siano in alcun modo
cedibili ne alienabi i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico,
ne carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi,
relativi alla vita della Confraternita;
c)provvede al suo interno alla elezione del
Governatore, del Vice Governatore, del Segretario
e dell'Amministratore nonchè ad ogni altra nomina
che si rendesse necessaria secondo le
norme del Regolamento Generale di cui all'art.47;
d)redige il Regolamento Generale, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, nonchè le
norme di attuazione del presente statuto emana ogni
qualsiasi regolamento necessario al buon
funzionamento del Sodalizio;
e)delibera le norme generali relative allo stato
giuridico, all'assunzione, al trattamento
economico e di quiescenza del personale dipendente ed
adotta i relativi provvedimenti;
f)provvede alla predispostatene del regolamento
organico per la determinazione della pianta,
dei doveri, dei diritti e delle mansioni del
personale dipendente;
g)delibera il passaggio degli aspiranti alla
categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il
periodo di aspirantato di cui all'art. 17, comma
secondo;
h)assume i provvedimenti disciplinari di sua
competenza;
i)valuta annualmente il bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
1)delibera sull'accettazione di eredità, con
beneficio di inventario, di donazioni e sul
conseguimento di legati richiedendone la prescritta
autorizzazione al competenti organi;
m)prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti
agli art.21 comma secondo e terzo, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che
reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
n)delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli
o)cura l'osservanza dello spirito religioso
dell'Associazione nonchè la preparazione spirituale dei Confratelli di cui la
direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
p)propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere
favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di
propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli
Effettivi;
q)istituisce commissioni o gruppi di studio, anche
con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di
determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività
nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
r)autorizza il Governatore a stare in giudizio
dinanzi agli organi giurisdizionale ed amministrativi che dinanzi ai collegi
arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della
Confraternita;
s)determina l'ammontare della quota associativa
annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento
della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
t)propone alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia congiuntamente al Correttore, i nominati di Confratelli
per i conferimenti di distinzioni al merito della carità e del servizio;
u)provvede alla scelta delle opere di carità da
porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
v)compie ogni altra funzione ed esercita qualunque
altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri
organi della Confraternita.
ARTICOLO 31
Il Magistrato è composto da un numero di confratelli
effettivi stabilito dall'Assemblea, purchè dispari e non inferiore a nove,
nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.
Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con
voto deliberativo.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver
maturato, alla data stabilita delle elezioni,
almeno due anni dalla data della delibera di
passaggio alla categoria di Confratelli effettivi.
Non sono contemporaneamente eleggibili nel
magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di
qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche. di Probiviro
e Sindaco Revisore
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il
personale dipendente della Confraternita nonchè confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
ARTICOLO 32
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese
nonché ogni qualvolta
il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove si sia presentata domanda al
Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su
richiesta. scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia o del Presidente del coleggio del
Probiviri.
L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e
dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine
del giorno e dovrà essere inviato
almeno 5 giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di orzano di governo il Magistrato
può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi
le necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in
seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la
presenza di un terzo dei componenti l'organo.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a
scrutinio segreto.
ARTICOLO
33
Il Governatore è eletto dal Ma2istrato nella sua
prima riunione convocata dopo le elezioni.
E' il capo della Confratenita ne dirige e ne sorveglia
le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta la Confraternita
all'interno della
Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative
assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore:
a)vigila per la tutela delle razioni degli interessi
e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto
e dei regolamenti;
b)indice le riunione di Magistrato e convoca
l'Assemblea' assumendone in entrambe i casi la presidenza,
c)attua le deliberazione del Magistrato
d)firma la corrispondenza e, in unione con il
Segretario, le carte e i registri sociali;
e)cura, congiuntamente con il Segretario e
l'Amministratore,
la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
f)tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli
l'interessamento della Confederazione stessa;
g)prende
ogni provvedimento d'urgenza anche se non conservativi,
anche di
carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella
prima riunione successiva al provvedimento.
ARTICOLO 34
Il Vice Governatore è eletto dal
Magistrato nella
sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendente dalle sue specifiche funzioni
il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente in caso di una assenza o
impedimento.
Inoltre opera in quel settori e svolge quei
particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
ARTICOLO 35
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua
prima
riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di
tutte le Commissioni o gruppi di lavoro alla lettera q) dell'art.30.
E'
consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la
corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli
inventari di cui alla lettera e) dell'art.33 ).
Collabora inoltre con l'Amministrazione per la tenuta
della contabilità e nella preparazione del bilancio.
ARTICOLO 36
L'Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua
prima riunione convocata dopo le elezioni.
Cura in collaborazione con il Governatore ed al
Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita
firmando i relativi documenti.
Provvede con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.
ARTICOLO 37
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un
componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro non è
avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione
dell’organo demandato alla sua nomina.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi della Confraternita che per
tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sano
dichiarati decaduti all'incarico e quindi sostituiti.
ARTICOLO 38
E Collegio Probivirale è composto da cinque membri
eletti dalla Assemblea secondo le modalità di cui agli artt.28‑41 e 42
fra i Confratelli Effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del
sodalizio e per l'attaccamento alla Confraternita.
Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono
le norme di cui al precedente art.3
comma
4 e 5.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare
al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio
Presidente ogni qualvolta ci sia matea di decisione di sua competenza ed
almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternitari.
In particolare:
a)vigila sull'esatta osservanza delle norme
statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b)interpreta, in caso di divergenze, le norme dello
statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
c)decide sui ricorsi presentati dal Confratelli
contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal magistrato nel confronti di
questi ultimi;
d)convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con
richiesta scritta e motivata , il Magistrato della Confraternita;
e)sostituisce l'opera del Magistrato qualora
quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare
fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla
data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà
motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.48 comma 1 e 2.
I membri del Collegio possono essere invitati alle
riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti
contemporaneamente nel Magistrato, nè nel Consiglio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la
presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole
procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide
equitativamente con pronunce motivate.
ARTICOLO 39
Il
Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le
modalità degli art.28‑41 e 42 e dovranno essere preferibilmente in
possesso di adeguati titoli professionali.
Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori
valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.
Il
Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il
Presidente, Vice Presidente ed il Segretario.
Il
Presidente preferibilmente, dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o revisori
ufficiali dei conti.
I
membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere
contemporaneamente eletti nel Magistrato, nè nel Collegio Probivirale.
E
Collegio si riunisce almeno trimestralmente
per la verifica dei conti ed il relativo verbale firmato da tutti i
presenti.
I
membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma
senza diritto di voto.
Il
Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il
Presidente.
ARTICOLO 40
L'assistente ecclesiastico o Correttore" è
nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del
Magistrato.
Rappresenta l'Autorità religiosa
all'interno della
Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l'osservanza dello spirito religioso della
Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche
attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il
"Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e
religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere
favorevole del "Correttore".
Partecipa alle riunioni del Magistrato ed
all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal
Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste
religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito
della carità e del servizio per i Confratelli.
ARTICOLO 41
La commissione elettorale è eletta dall'Assemblea
nella riunione che precede ogni quadriennio.
E' composta da cinque membri scelti fra quelli
appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:
a)nomina fra i suoi
componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b)verifica l'adozione da parte dell'Assemblea della
deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa
risponda ai requisiti previsti all'art.31, primo comma;
c)redige la lista dei nominativi per la carica di
membri del magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli
effettivi da eleggere;
d)redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per
l'elezione del Collegio dei Probivíri di cui 5 saranno eletti;
e)redige la lista di 7 Confratelli per l'elezione del
Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i pnimi 3 verranno eletti Sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello
effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.
Ogni Confratello, o gruppi di
Confratelli, potranno
presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che
la stessa Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale
sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di
convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata
almeno 20gg. prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà
tener conto delle norme di cui al precedente art.31.
ARTICOLO 42
Le
liste predisposte dalla Commissione
Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà
esprimere la preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella
lista citata.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un
massimo di tre voti per il Collegio dei probiviri; tre voti per il Collegio
dei Sindaci Revisori dei conti ed un numero di preferenza pari a tre quarti
degli eleggibili per il Magistrato.
Risulteranno eletti per ogni carica in Confratelli
che avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello
con maggior anzianità di iscrizione alla Confraternita.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il
Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a
quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per i Confratelli non
appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione Elettorale,
pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca
gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi
durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli,
devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.
La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi
prima dell'insediamento dei nuovi organi.
ARTICOLO 43
La Commissione Verifica poteri è eletta
dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E' composta da tre membri scelti
fra quelli
appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e di insedia almeno
un'ora prima di quella stabilita per l’Assemblea per il rinnovo delle
cariche.
Svolge i seguenti compiti:
a)nomina
fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
b)accerta l'identità degli aventi
diritto al voto ed
il titolo di partecipazione all'Assemblea;
c)accerta la regolarità delle deleghe
d)esperite le incombenze redige apposito verbale, che
verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti
per il rinnovo delle cariche.
ARTICOLO 44
I componenti la Commissione Elettorale e la
Commissione Verifica poterì per le funzioni cui sono chiamati a rispondere
non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle
cariche per gli organi della Confraternita, ne essere votati fuori lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle
Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
ARTICOLO 45
Tutte le cariche elettive sono gratuite, purchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.<