Sicurezza e salute sul lavoro
secondo le Norme del Decreto Legislativo 626/94
modificato dal successivo Decreto Legislativo 242/96

 

Confraternita Misericordia di Siracusa - Cassibile


SOMMARIO

ATTORI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE
Definizione dei ruoli
Cos'è il rischio
Che cosa e' richiesto di fare
Possibili fattori di rischio
Incidente
CHI VIGILERA'
Principi ispiratori
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Obblighi dei lavoratori


ATTORI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Datore di Lavoro (D.L.)
Dirigenti
Preposti
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Medico Competente (MC)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Lavoratori

Che operano sulla base di quanto organizzato e proceduralizzato per garantirne la corretta applicazione al fine di perseguire i principi generali di tutela previsti allArt. 3 del D.L.gs 626/94, modificato dal D. Lgs 242/96

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DEFINIZIONE DEI RUOLI

DATORE DI LAVORO
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore che ha la responsabilità dellImpresa o dellUnità Produttiva, titolare dei poteri decisionali e di spesa (per la pubblica amministrazione è il Dirigente o il Funzionario al quale spettano i poteri di gestione).
(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera B)
DIRIGENTE
Chi svolge mansioni direttive e collabora con il Datore di Lavoro seguendone le direttive generali e sostituendolo con potere di autonomia, iniziativa e disposizioni, sia verso i dipendenti, sia verso i terzi.
PREPOSTO
Chi è posto a capo di Lavoratori o di uno speciale servizio al di fuori dei quadri generali dellAmministrazione (Capo Reparto, Capo Squadra, ecc.).
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni allAzienda finalizzati ad attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali della stessa ovvero dellUnità Produttiva.
(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera C)
RESPONSABILE DEL SPP
Persona designata dal Datore di Lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.
(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera E)
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica o tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3- autorizzazione di cui allArt. 55 del D.L.gs 15 Agosto 1991 N. 277

(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera D)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona/e elette o designate dalle RSU per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera F)
LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci Lavoratori di cooperative o di società anche di fatto e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso Datori di Lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso dei laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
(D.L.gs 626, Art. 2, Comma 1, Lettera A)

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COS'E' IL RISCHIO

IL RISCHIO NON VA CONFUSO CON IL PERICOLO

PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di una ttrezzatura, un metodo di lavoro, che POTENZIALMENTE può causare danno.
RISCHIO:
probabilità che si determinino IN REALTA' le condizioni di pericolo, provocando un danno di una certa entità.
ESEMPIO:
Un coltello da cucina determina un pericolo (di taglio); il possibile danno è di tipo grave; se però tale coltello non è accessibile, il rischio è nullo, perché non è probabile che si determinino le condizioni di pericolo; se tale coltello è usato da una mamma prudente, il rischio è lieve; se è invece usato da un bambino di tre anni e capriccioso il rishio è gravissimo.

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CHE COSA E' RICHIESTO DI FARE

° INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

° ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI SECONDO IL POSSIBILE

° SORVEGLIANZA SANITARIA, QUANDO RICHIESTA

° PRESA DI COSCIENZA DEI RISCHI E QUINDI CULTURA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE

° PROGRAMMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE

° ORGANIZZAZIONE ORIENTATA ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

La sicurezza non dipende solo dal fattore tecnico, ma e principalmente una questione di cultura, di organizzazione e di gestione

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POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1- AREE DI TRANSITO

2- SPAZI DI LAVORO

3- SCALE

4- MACCHINE

5- ATTREZZI MANUALI

6- MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI

7- IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI

8- IMPIANTI ELETTRICI

9- APPARECCHI A PRESSIONE

10- RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS

11- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

12- MEZZI DI TRASPORTO

13- RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

14- RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI

15- RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

16- ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

17- ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

18- ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

19- VENTILAZIONE INDUSTRIALE

20- CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO

21- ESPOSIZIONE A RUMORE

22- ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

23- MICROCLIMA TERMICO

24- ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

25- ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

26- ILLUMINAZIONE

27- CARICO DI LAVORO FISICO

28- CARICO DI LAVORO MENTALE

29 LAVORO AI VIDEO TERMINALI

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

30- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

31- COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'

32- ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

33- FORMAZIONE

34- INFORMAZIONE

35- PARTECIPAZIONE

36- NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO

37- MANUTENZIONE

38- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

39- EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO

40- SORVEGLIANZA SANITARIA

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INCIDENTE
Sottoprodotto non desiderato del funzionamento del sistema

1. INFORTUNI ATTRIBUITI AL FATTORE UMANO 88%
2. INFORTUNI ATTRIBUITI AL FATTORE TECNICO 10%
3. INFORTUNI ACCIDENTALI (imprevedibili) 2%
Fonte: Italian Engineering Group

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CHI VIGILERA'

sul funzionamento dell'organizzazione aziendale per igiene e la sicurezza

UNITA' SANITARIA LOCALE
istituita con legge 833/78 allinterno delle quali operano le TSLL (tutela e salute sui luoghi di lavoro)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
per quanto di competenza

MINISTERO DEL COMMERCIO, DELLINDUSTRIA E DELLARTIGIANATO
per il settore minerario

ISPETTORATO DEL LAVORO
per attività comportanti rischi particolari che saranno individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dallentrata in vigore del D.L.gs n. 626/94 (quindi entro il 31/12/97). Lattività verrà svolta con informazione preventiva del Servizio di Prevenzione e Sicurezza della USSL competente per il territorio.

IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, per le sue attivita nel campo della prevenzione infortuni e igiene del lavoro, deve nominare il sevizio di prevenzione e protezione al quale deve fornire informazione in merito a: (Art. 9 comma 2)

a- la natura dei rischi

b- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e lattuazione delle misure preventive e protettive

c- la descrizione degli impianti

d- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali

e- le prescrizioni degli organi di vigilanza

INOLTRE

Organizza, dispone e propone mezzi adeguati, personale capace e sufficiente che opera per garantire la corretta applicazione di quanto organizzato al fine di perseguire i principi generali di tutela previsti all'Art. 3 del D.Lgs. 626/94

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PER LA CORRETTA DEFINIZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA SI DEVONO CONSIDERARE DUE DIVERSI ASPETTI:

1- I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NORMA

2- LE RESPONSABILITA PENALI DEI SOGGETTI INTERESSATI

PRINCIPI ISPIRATORI
Fonte: Comunità Economica Europea

1- La direzione al livello più elevato deve considerare la promozione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro come parte essenziale dei propri compiti.

2- è necessario che essa diffonda il suo atteggiamento mentale, preferibilmente per iscritto, all'insieme del personale sotto forma di principi chiaramente definiti

3- Le attività di sicurezza e di igiene devono essere integrate nell'attivita di produzione in modo che non ne possono essere dissociate. Le modalità di integrazione vanno chiaramente definite a tutti i reparti e a qualsiasi livello.

4- Per tutte le azioni di sicurezza sul lavoro e essenziale che la direzione dell'impresa ed i vari reparti di quest'ultima possano avvalersi dei consigli di un servizio specializzato di sicurezza posto direttamente alle dipendenze della direzione, senza che ciò esoneri gli stessi dai propri obblighi fondamentali al riguardo.

5- Ogni membro della gerarchia, quale che sia il suo livello, è tenuto a svolgere i compiti di sicurezza sul lavoro nel settore di sua competenza e a riferirne a suoi superiori gerarchici. Ciò implica che, nelle valutazioni del personale, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro intervengano allo stesso titolo degli altri requisiti.

6- Tutte le attività di sicurezza sul lavoro devono essere coordinate nell'ambito di un programma coerente. Esso deve essere scaglionato da relazioni periodiche che facciano il punto del suo stato di avanzamento e che permettano il suo continuo adattamento

7- Conviene che su questo programma si domandi il parere dei rappresentanti dei lavoratori la cui collaborazione, in tutti i settori della sicurezza sul lavoro, è della più alta importanza.

8- Il programma deve ispirarsi non soltanto alla analisi delle statistiche degli infortuni occorsi, ma anche allo studio approfondito, prima che l'infortunio si verifichi, dei rischi inerenti a ciascun settore di attività.

9- Ciascuna delle azioni di sicurezza sul lavoro previste nel programma deve constare di varie fasi: preparazione, applicazione, controlli dell'esecuzione, valutazione e utilizzazione dei risultati.

10- Oltre agli aspetti tecnici e di organizzazione della sicurezza sul lavoro, l'azione di formazione in materia di sicurezza a tutti i livelli gerarchici e a tutto il personale, è della più alta importanza. A tale scopo bisogna tendere a far parte integrante della formazione professionale.

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
(D. Lgs 626/94 c.m. dal D. Lgs 242/96 - Estratto dallArt. 4)

1- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2- All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

1- l documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

2- Il datore di lavoro:

a-designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b-  designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

c-  nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

1- Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività , nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

a- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-  aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c-  nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d-  fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;

e-  prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f-  richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

g-  richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h-  adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i-  informa il piò presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l-  si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m-  permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);

n-  prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o-  tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. .....

p-  consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;

q-  adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

1- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

2- La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

3- Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

....

4- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(Art. 5)

1- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2- In particolare i lavoratori:

a- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f- non rimuovano o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

i- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento di tutti gli obblighi imposti dallautorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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Decreto Lgs. 626/94