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Premesse
Il quadro legislativo
La normativa
La novità
Cosa modifica ed integra
L'OBIETTIVO
Creare le condizioni affinché l'attività lavorativa si
svolga eliminando o riducendo al minimo le condizioni di pericolo dei lavoratori
attraverso la prevenzione.
LA PREVENZIONE
E' un processo continuo ed integrato in maniera organica in ogni fase del lavoro:
° Progettazione, fabbricazione, installazione degli impianti;
° organizzazione e lay-out dei posti di lavoro;
° informazione e formazione;
° controllo dei risultati.
Costituzione (art. 32)
La repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Costituzione (art. 41)
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Codice civile (art. 2087)
L'imprenditore è tenuto ad adottare
tutte le misure necessarie che secondo l'esperienza, la tecnica e la
particolarità del lavoro sono necessarie per l'integrità fisica e morale dei
prestatori di lavoro.
Codice penale (Artt. 589 e 590)
E' punito con la reclusione chi
causa la morte di un lavoratore o causa infermità superiori a 40 giorni o
postumi permanenti con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla
sicurezza.
LE PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEL
LAVORO
D.P.R. 547/55 (norme generali di prevenzione infortuni, requisiti di sicurezza per specifiche attrezzature, D.P.I., registro infortuni, informazione dei lavoratori)
D.P.R. 164/56 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
D.P.R. 303/56 (norme generali di igiene del lavoro, caratteristiche degli ambienti di lavoro (temperatura, illuminazione, dimensioni, ecc.), sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ai rischi di particolari sostanze o attività)
Legge 977/67 (tutela del lavoro di fanciulli ed adolescenti)
Legge 1204/71 (tutela delle lavoratrici madri)
D.P.R. 175/88 (legge "Seveso" sui rischi di incidenti rilevante connesso ad attività industriali, depositi di prodotti chimici, sistema dei trasporti, ecc.) - In via di aggiornamento
Legge 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti)
D.Lgs. 277/91 (esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici biologici - in particolare piombo, rumore ed amianto -, registro degli esposti, D.P.I. e procedure di sicurezza, sorveglianza sanitaria)
D.Lgs. 494/96 (direttiva cantieri)
D. P. R. 459/96 (direttiva macchine)
D.Lgs. 645/96 (tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento)
| ISPEZIONE U.S.L. | |
| PRESCRIZIONE A DATORE DI LAVORO PER REGOLARIZZARE | |
| OTTEMPERANZA | NON OTTEMPERANZA |
| PAGAMENTO SANZIONE | INFORMAZIONE AL MAGISTRATO |
| ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE | PROCESSO |
COSA MODIFICA ED INTEGRA IL D.Lgs. 626/94
Completa la precedente normativa, adeguandola alle direttive europee. Indica i comportamenti da adottare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Introduce le figure chiave di:
° Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
° servizio di prevenzione e protezione
° Medico competente
Cura in particolare modo linformazione e la formazione dei Lavoratori su:
° aspetti generali
° rischi legati alla attività ed alle attrezzature
° emergenza, evacuazione e pronto soccorso
Individua specifici requisiti ed obblighi relativamente a:
° attrezzature di lavoro
° postazioni e luoghi di lavoro
° dispositivi di protezione individuale
° videoterminali
° movimentazione manuale dei carichi
° agenti biologici
° agenti cancerogeni
Richiede la stesura di un piano di emergenza, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
IL DATORE DI LAVORO
I compiti del Datore di Lavoro
° valuta i rischi per la salute e la sicurezza
° elabora il documento di valutazione dei rischi
° predispone tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza
° organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione
° designa il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
° designa il Medico Competente
° designa i lavoratori incaricati dellemergenza e del pronto soccorso
° organizza i necessari rapporti con gli enti esterni di soccorso
° provvede all'informazione e alla formazione dei Lavoratori
I Dirigenti ed i Preposti, nei limiti delle proprie competenze e delle proprie attribuzione e ambiti decisionali, sono responsabili per la gestione della sicurezza delle operazioni di lavoro, per la tutela della salute e per losservanza delle prescrizioni aziendali e delle disposizioni di legge in materia.
Il Dirigente
° Si accerta che i Lavoratori siano a conoscenza delle norme e disposizioni interne;
° verifica che i Lavoratori siano in grado di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
° verifica che i Lavoratori ricevano una adeguata informazione e formazione;
° individua l'eventuale necessità di adeguare le misure di tutela dei Lavoratori messe in atto.
Il Preposto ha l'obbligo di vigilanza su:
° osservanza delle misure di sicurezza e delle cautele disposte da altri (Dirigente);
° comportamento dei Lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente o negligente possa provocare danni a sé o ad altri.
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per coadiuvare
il Datore di Lavoro nelladempimento agli obblighi nel campo della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, l'Azienda si dota di un Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi sul lavoro.
Questo Servizio è l'insieme delle persone,
dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'Azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nellAzienda.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede alla:
° individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
° elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
° elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
° proposta dei programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
° partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunioni periodiche di revenzione e protezione dei rischi);
° informazione adeguata ai Lavoratori sui rischi specifici e generali connessi alla mansione ed all'attività in generale, sulle misure di tutela adottate, sulle procedure di sicurezza, sulle procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei Lavoratori.
I compiti del Medico Competente
° il Medico Competente, informato dal Datore di Lavoro sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva, accerta preventivamente l'assenza di controindicazioni rispetto alle mansioni affidate ai Lavoratori;
° verifica periodicamente lo stato di salute dei lavoratori ed esprime giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione specifica;
° il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti ai fini della valutazione dell'idoneità dei Lavoratori alla mansione specifica;
° collabora con il Responsabile del S.P.P. alla predisposizione delle misure di tutela;
° redige la cartella sanitari per ogni lavoratore esposto;
° informa il Lavoratore sui risultati degli accertamenti eseguiti;
° visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
° collabora con il Datore di Lavore all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
° Il Rappresentante per la sicurezza, nominato dai Lavoratori, rappresenta il tramite tra il Datore di Lavoro e i Lavoratori. Per mezzo del Rappresentante si attuano gli obbiettivi di consultazione dei Lavoratori in merito alle problematiche inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro;
° il Rappresentante dei Lavoratori è consultato sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei Lavoratori;
° accede ai documenti aziendali di valutazione dei rischi e ai luoghi di lavoro;
° riceve dai Lavoratori le segnalazioni su eventuali disfunzioni delle attrezzature e sulla presenza di condizioni di pericolo;
° riceve una adeguata formazione per l'effettuazione della propria funzione.
I compiti dei Lavoratori
I Lavoratori devono prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti di loro azioni
o omissioni, conformemente alla loro formazione, ed alle istruzioni e mezzi
forniti dal Datore di Lavoro.
Essi sono tenuti a:
° osservare le disposizioni impartite ai fini della sicurezza
° utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione
° non rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature
° astenersi dal compiere azioni che possano compromettere la propria od altrui incolumità
° segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate
° sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nei loro confronti
° contribuiscono agli adempimenti imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute
I diritti dei lavoratori
I Lavoratori hanno il diritto di
astenersi dal compiere azioni che pregiudichino la loro sicurezza e la loro
salute e di allontanarsi dal posto di lavoro in casi di emergenza per la
sicurezza.
I Lavoratori vengono resi consapevoli:
° dei rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività svolte;
° delle misure e delle attività di prevenzione e protezione adottate;
° dei pericoli connessi alluso di sostanze ed attrezzature pericolose;
° delle procedure di emergenza;
° del nominativo del responsabile del S.P.P.;
° dei nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza.