Informazioni generali
sulle nuove norme per il miglioramento della sicurezza
e della salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro
  
Ricordati di utilizzare sempre equipaggiamento individuale di protezione

                                                                                 


SOMMARIO

Premesse
Il quadro legislativo
La normativa
La novità
Cosa modifica ed integra

Gli attori
Il Datore di Lavoro
Il Dirigente e il Preposto
Il responsabile del S.P.P.
Il Medico Competente
Il Rappresentante dei Lavoratori
I Lavoratori


PREMESSE

L'OBIETTIVO
Creare le condizioni affinché l'attività lavorativa si svolga eliminando o riducendo al minimo le condizioni di pericolo dei lavoratori attraverso la prevenzione.

LA PREVENZIONE

E' un processo continuo ed integrato in maniera organica in ogni fase del lavoro:

° Progettazione, fabbricazione, installazione degli impianti;

° organizzazione e lay-out dei posti di lavoro;

° informazione e formazione;

° controllo dei risultati.

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IL QUADRO LEGISLATIVO

Costituzione (art. 32)
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Costituzione (art. 41)
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Codice civile (art. 2087)
L'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie che secondo l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro sono necessarie per l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro.

Codice penale (Artt. 589 e 590)
E' punito con la reclusione chi causa la morte di un lavoratore o causa infermità superiori a 40 giorni o postumi permanenti con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla sicurezza.

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LE PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

D.P.R. 547/55 (norme generali di prevenzione infortuni, requisiti di sicurezza per specifiche attrezzature, D.P.I., registro infortuni, informazione dei lavoratori)

D.P.R. 164/56 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

D.P.R. 303/56 (norme generali di igiene del lavoro, caratteristiche degli ambienti di lavoro (temperatura, illuminazione, dimensioni, ecc.), sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ai rischi di particolari sostanze o attività)

Legge 977/67 (tutela del lavoro di fanciulli ed adolescenti)

Legge 1204/71 (tutela delle lavoratrici madri)

D.P.R. 175/88 (legge "Seveso" sui rischi di incidenti rilevante connesso ad attività industriali, depositi di prodotti chimici, sistema dei trasporti, ecc.) - In via di aggiornamento

Legge 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti)

D.Lgs. 277/91 (esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici biologici - in particolare piombo, rumore ed amianto -, registro degli esposti, D.P.I. e procedure di sicurezza, sorveglianza sanitaria)

D.Lgs. 494/96 (direttiva cantieri)

D. P. R. 459/96 (direttiva macchine)

D.Lgs. 645/96 (tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento)

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LA NOVITA' DELL'IMPOSTAZIONE DELLE ULTIME LEGGI SULLA SICUREZZA NEL LAVORO (DALLA 175/88) E IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CUI CONSEGUE LA GESTIONE PREVENTIVA E SISTEMATICA DELLA SICUREZZA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE- IL D. LGS. 758/94

IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE E' REATO, MA .....

ISPEZIONE U.S.L.
PRESCRIZIONE A DATORE DI LAVORO PER REGOLARIZZARE
OTTEMPERANZA NON OTTEMPERANZA
PAGAMENTO SANZIONE INFORMAZIONE AL MAGISTRATO
ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE PROCESSO

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COSA MODIFICA ED INTEGRA IL D.Lgs. 626/94

Completa la precedente normativa, adeguandola alle direttive europee. Indica i comportamenti da adottare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Introduce le figure chiave di:

° Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

° servizio di prevenzione e protezione

° Medico competente

Cura in particolare modo linformazione e la formazione dei Lavoratori su:

° aspetti generali

° rischi legati alla attività ed alle attrezzature

° emergenza, evacuazione e pronto soccorso

Individua specifici requisiti ed obblighi relativamente a:

° attrezzature di lavoro

° postazioni e luoghi di lavoro

° dispositivi di protezione individuale

° videoterminali

° movimentazione manuale dei carichi

° agenti biologici

° agenti cancerogeni

Richiede la stesura di un piano di emergenza, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso.

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GLI ATTORI

IL DATORE DI LAVORO

I compiti del Datore di Lavoro

° valuta i rischi per la salute e la sicurezza

° elabora il documento di valutazione dei rischi

° predispone tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza

° organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione

° designa il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

° designa il Medico Competente

° designa i lavoratori incaricati dellemergenza e del pronto soccorso

° organizza i necessari rapporti con gli enti esterni di soccorso

° provvede all'informazione e alla formazione dei Lavoratori

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IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO

I Dirigenti ed i Preposti, nei limiti delle proprie competenze e delle proprie attribuzione e ambiti decisionali, sono responsabili per la gestione della sicurezza delle operazioni di lavoro, per la tutela della salute e per losservanza delle prescrizioni aziendali e delle disposizioni di legge in materia.

Il Dirigente

° Si accerta che i Lavoratori siano a conoscenza delle norme e disposizioni interne;

° verifica che i Lavoratori siano in grado di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;

° verifica che i Lavoratori ricevano una adeguata informazione e formazione;

° individua l'eventuale necessità di adeguare le misure di tutela dei Lavoratori messe in atto.

Il Preposto ha l'obbligo di vigilanza su:

° osservanza delle misure di sicurezza e delle cautele disposte da altri (Dirigente);

° comportamento dei Lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente o negligente possa provocare danni a sé o ad altri.

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IL RESPONSABILE DEL S.P.P.

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per coadiuvare il Datore di Lavoro nelladempimento agli obblighi nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro, l'Azienda si dota di un Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro.
Questo Servizio è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'Azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nellAzienda.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede alla:

° individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

° elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

° elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

° proposta dei programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;

° partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunioni periodiche di    revenzione e protezione dei rischi);

° informazione adeguata ai Lavoratori sui rischi specifici e generali connessi alla mansione ed all'attività in generale, sulle misure di tutela adottate, sulle procedure di sicurezza, sulle procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei Lavoratori.

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IL MEDICO COMPETENTE

I compiti del Medico Competente

° il Medico Competente, informato dal Datore di Lavoro sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva, accerta preventivamente l'assenza di controindicazioni rispetto alle mansioni affidate ai Lavoratori;

° verifica periodicamente lo stato di salute dei lavoratori ed esprime giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione specifica;

° il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti ai fini della valutazione dell'idoneità dei Lavoratori alla mansione specifica;

° collabora con il Responsabile del S.P.P. alla predisposizione delle misure di tutela;

° redige la cartella sanitari per ogni lavoratore esposto;

° informa il Lavoratore sui risultati degli accertamenti eseguiti;

° visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;

° collabora con il Datore di Lavore all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori.

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

° Il Rappresentante per la sicurezza, nominato dai Lavoratori, rappresenta il tramite tra il Datore di Lavoro e i Lavoratori. Per mezzo del Rappresentante si attuano gli obbiettivi di consultazione dei Lavoratori in merito alle problematiche inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro;

° il Rappresentante dei Lavoratori è consultato sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei Lavoratori;

° accede ai documenti aziendali di valutazione dei rischi e ai luoghi di lavoro;

° riceve dai Lavoratori le segnalazioni su eventuali disfunzioni delle attrezzature e sulla presenza di condizioni di pericolo;

° riceve una adeguata formazione per l'effettuazione della propria funzione.

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I LAVORATORI

I compiti dei Lavoratori
I Lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti di loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, ed alle istruzioni e mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Essi sono tenuti a:

° osservare le disposizioni impartite ai fini della sicurezza

° utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione

° non rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature

° astenersi dal compiere azioni che possano compromettere la propria od altrui incolumità

° segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate

° sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nei loro confronti

° contribuiscono agli adempimenti imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute

I diritti dei lavoratori
I Lavoratori hanno il diritto di astenersi dal compiere azioni che pregiudichino la loro sicurezza e la loro salute e di allontanarsi dal posto di lavoro in casi di emergenza per la sicurezza.

I Lavoratori vengono resi consapevoli:

° dei rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività svolte;

° delle misure e delle attività di prevenzione e protezione adottate;

° dei pericoli connessi alluso di sostanze ed attrezzature pericolose;

° delle procedure di emergenza;

° del nominativo del responsabile del S.P.P.;

° dei nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza.

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Decreto Lgs. 626/94