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TITOLO I - Disposizioni generali.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio.
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine.
TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento.
TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari.
TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari.
TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi.
TITOLO IX - Manutenzione e riparazione.
TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza.
TITOLO XI - Norme penali
TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.
Il D.P.R. 547/1955 è stato emanato ai sensi della L.12 febbraio 1955, n. 51 : il testo è quello vigente dopo le modifiche introdotte da:
art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 178, recante "Interpretazione autentica dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".;
avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142;
art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 ;
art. 8 della L. 5 novembre 1990, n. 320.
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Art. 8: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 11: l'articolo è stato dapprima così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 13 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente i commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 242/96.
Art. 13: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 242/96.
Art. 14: l'articolo è stato dapprima così sostituito dall'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; ; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 242/96..
Art. 52: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 53: l'articolo è stato dapprima così modificato dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 242/96.
Art. 355: è stato così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Art. 374: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 389, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 390, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 391, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 392, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 393: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 242/96.
Art. 394: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 242/96.
Art. 395: l'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Tabella A: è stata soppressa dall'art.7, comma 2 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
La misura delle ammende previste dagli articoli 389, 390, 391, 392 è stata elevata di cinque volte rispetto alla misura originariamente stabilita ai sensi dell'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre le sanzioni previste dai suddetti articoli sono escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma e dell'art.34, primo comma, lettera n), della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Si tenga inoltre presente l'esistenza di alcuni Decreti Ministeriali che prevedono deroghe esplicite a quanto letteralmente prescritto dal presente D.P.R.:
il D.M. 17 marzo 1980 (G. U. 10 aprile 1980, n.99) ha disposto:Articolo unico. È riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volts verso terra - comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, in luogo di quanto previsto dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547.(Segue allegato tecnico);
il D.M. 9 giugno 1980 (G. U. 7 luglio 1980, n. 184) ha riconosciuto l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL;
il D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (G. U. 29 gennaio 1991, n. 24) contiene il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.
- Sul tema specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni si veda il Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
- Si vedano le norme integrative dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 302
Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto corsivo
TITOLO I - Disposizioni generali.
Capo I - Campo di applicazione.
Art. 1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si
applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o
ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli
Istituti di istruzione e di beneficenza.
Art. 2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si
applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da opposti
provvedimenti:
all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte
o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati:
i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Art. 5. Art. 6. Doveri dei lavoratori.
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a
rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di
prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o
attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto.
I lavoratori devono:
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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei
commercianti.
Art. 7. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno.
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano
rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il
contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non
costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione
obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza
dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 8. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Nella misura in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati."
Art. 9. Solai.
I locali destinati a deposito devono avere, su una
parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo
del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. I carichi
non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai
fini della stabilità del solaio.
Art. 10. Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti
nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio,
comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di
parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni
di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una
persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un
metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90
quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di
pericolo.
Art. 11. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
non possono scivolare o cadere.
Art. 12. Schermi paraschegge.
Nelle operazioni di scalpellata,
sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o
di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Art. 13. Vie e uscite di emergenza.
Ai fini del presente decreto si intende per:
via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1- luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
2- (c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
2- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
3- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
4- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
5- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
6- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
7- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
8- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
9- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
10- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
11- Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
12- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Art. 14. Porte e portoni.
1- 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2- Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3- Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1- Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
2- Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
3- Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
4- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
5- Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
6- Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
7- Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
8- Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
9- Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
10- Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
11- Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
12- Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
13- Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
14- I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1. gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
Art. 15. Spazio destinato al lavoratore.
Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
Capo II - Scale fisse.
Art. 16. Scale fisse a gradini.
Le scale fisse a gradini,
destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Dette scale
ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due
pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Art. 17. Scale fisse a pioli.
Le scale a pioli di altezza
superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri
2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la
scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Capo III - Scale e ponti sospesi.
Art. 18. Scale semplici portatili.
Le scale semplici portatili (a
mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono
inoltre essere provviste di:
a- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b- lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per
le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle
lettere a) e b).
Art. 19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre
cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Art. 20. Scala ad elementi innestati.
Per l'uso delle scale
portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili),
oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le
seguenti disposizioni:
a- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c- nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d- durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Art. 21. Scale doppie.
Le scale doppie non devono superare
l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
Art. 22. Scale aeree e ponti mobili sviluppabili.
Le scale aeree
ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere
munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la
elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti
dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale
devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e
l'anno di costruzione e la portata massima.
Art. 23. Ponti e sedie sospesi.
I ponti sospesi ed i sostegni a
sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che perle modalità di
montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora
trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere
effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti
devono essere provvisti di parapetto normale completo in modo che ne sia
assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
Art. 24. Utensili a mano.
Durante il lavoro su scale o in luoghi
sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Art. 25. Verifiche.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i
ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere
collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di
efficienza in relazione alla sicurezza.
Capo IV - Parapetti.
Art. 26. Parapetto normale.
Agli effetti del presente decreto è
considerato normale un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b- abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E'
considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto definito al
comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di
calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
E' considerata equivalente ai
parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro,
balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la
caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti
stessi.
Art. 27. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed
i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti
i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di
altezza inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza
inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o
materiali verso l'esterno.
Capo V - Illuminazione.
Art. 28. Illuminazione generale.
Gli ambienti, i posti di lavoro
ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo
da assicurare una sufficiente visibilità.
Art. 29. Illuminazione particolare.
Le zone di azione delle
macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di
osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori
in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di
infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
Art. 30. Deroghe per esigenze tecniche.
Nei casi in cui, per le
esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile
illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli
articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
Art. 31. Illuminazione sussidiaria.
Negli stabilimenti e negli
altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti
noti al personale, conservati incostante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di
100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia
sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle
persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con
mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di
necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per
numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza
di illuminazione costituirebbe pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti
in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi
devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima
dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Art. 32.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in
mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere
fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in
condizioni di sufficiente visibilità.
Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.
Art. 33. Difesa contro gli incendi.
In tutte le aziende o
lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure
per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di
incendio.
Art. 34. Divieti - mezzi di estinzione - allontanamento dei
lavoratori.
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
1- è vietato fumare;
2- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
3- devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
4- deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Art. 35.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di
incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o
nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e
le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui
al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.
Art. 36. Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco.
Le aziende e le lavorazioni:
a- nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b- che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle
aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
Art. 37.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al
precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la
visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del
Comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non
oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.
Art. 38. Scariche atmosferiche.
Devono essere protetti contro le
scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a- gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b- i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Art. 39.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.
Art. 40.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno
una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza.
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 41. Protezione e sicurezza delle macchine.
Gli elementi delle
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza.
Art. 42. Parti salienti degli organi delle macchine.
Gli organi di
collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e
simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli
innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare
parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite
convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne
perfettamente lisce.
Art. 43. Manovellismi.
Gli organi per la trasformazione del
movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli
eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
La
protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e
salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di
movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia
superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
Art. 44. Tratti terminali sporgenti degli alberi.
I tratti degli
alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro
diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia
fissata a parti non soggette a movimento.
Art. 45. Protezione in caso di rottura di macchine.
Le macchine
che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di
cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro,
presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di
parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di
involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli
elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adattate altre idonee
misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune
o di alluminio non sono ammessi.
Art. 46. Scuotimenti e vibrazioni delle macchine.
Le macchine
devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o
vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro
elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la
vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina,
devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di
pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
Art. 47. Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di
sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine
non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi
debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a
mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne
deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la
loro temporanea rimozione.
Art. 48. Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
E'
vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto
delle macchine, ameno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Art. 49. Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in
moto.
E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni
durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità
del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Capo II - Motori.
Art. 50. Segregazione dei motori.
Quando un motore, per le sue
caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina,
deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili devono
essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del presente
Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito avviso.
Art. 51. Regolatore automatico di velocità.
I motori soggetti a
variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa
superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un
dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.
Art. 52. Messa in moto e arresto dei motori.
Gli organi o
apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente
manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter
essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione
interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire
direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere
costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il
contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di
lavoro deve essere munta di un dispositivo di arresto di emergenza.
Art. 53.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di
trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità,
devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per
poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici,
associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale
addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non
azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando
dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili
mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano
anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero
comprensibili senza possibilità di errore.
Art. 54.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti,
associato, se necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore
richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le relative modalità,
deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.
Art. 55. Organi ed elementi per la trasmissione del moto.
Gli
alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e
i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di
trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un
pericolo.
Art. 56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Gli alberi, i
contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge
motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a
m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano
già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una
barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:
a- disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b- sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza
non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza
o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della
protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di
impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi,
la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed alla loro
coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.
Art. 57.
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra
passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una
protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere
omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua
velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.
Art. 58.
Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi
notevoli dimensioni o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti
di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere
costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della
fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma,
dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
Art. 59. Ingranaggi.
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi
dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici,
oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le
sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate
protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a
particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la
ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle
persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni
caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente,
sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere
foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la
corona dentata.
Art. 60. Coni e cilindri di frizione.
Le coppie di coni e cilindri
di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento o dalla
piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno
che non siano in posizione inaccessibile.
Art. 61. Catene di trasmissione.
Le catene di trasmissione e le
relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile,
essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto
lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote dentate con appendice
adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di
proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite
dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.
Art. 62. Montaggio e smontaggio delle cinghie.
Le operazioni
relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a
personale esperto.
E' consentito eseguire tali operazioni con la
trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi
o dispositivi monta cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso
è obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri
per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di 80.
Art. 63. Ganci portacinghie.
Le cinghie tenute anche
momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o
altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a
contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimità delle pulegge.
Art. 64. Giunzione delle cinghie.
Le giunzioni delle cinghie di
trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o elementi
salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a
lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.
Art. 65. Coppie di pulegge fissa e folle.
Le coppie di pulegge
fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a- la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;
b- il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito sposta cinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
Art. 66. Disinnesti di sezionamento delle trasmissioni estese.
Non
sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più
ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a
ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra,
provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del
moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono
predisporsi per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito di uno
stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da rendere difficile il loro
rapido arresto.
Art. 67. Preavviso di avviamento di trasmissioni.
Ogni inizio ed
ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore
che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto.
Capo IV - Macchine operatrici e varie.
Art. 68. Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione
delle macchine. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Blocco degli apparecchi di protezione. Art. 73. Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine. Art. 74. Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate. Art. 75. Protezione contro le proiezioni di materiali. Art. 76. Organi di comando per la messa in moto delle macchine.
Art. 77. Art. 78. Comando a pedale delle macchine. Art. 79. Innesto e disinnesto delle macchine comandate da
trasmissione. Art. 80. Preavviso di avviamento di macchine complesse. Art. 81. Comando con dispositivo di blocco multiplo. Art. 82. Blocco della posizione di fermo della macchina. Art. 83. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento
alternativo.
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone
di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono,
per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di
dispositivo di sicurezza.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione,
non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi
lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei
attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della
macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le
zone di operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile
richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare,
trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata
delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo
possibile.
Gli apparecchi di
protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli
altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si
tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento
della macchina tale che:
Le
aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di
idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad
evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto
o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori
pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata
anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di
scarico automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
Gli
organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli
alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi
tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni caso, la
loro proiezione o la loro fuoriuscita.
Le macchine
che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o
particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere
provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare
che i lavoratori siano colpiti.
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e
l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per
effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori
portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le
necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi
in seguito ad un tempestivo movimento di questa.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere
collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti
di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
I pedali di comando
generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono
essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti
di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni
possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da
trasmissioni principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di
innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare la
macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa
azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma
precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché
l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna
macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in
posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le
macchine.
Ogni
avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori
dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il
compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale
acustico convenuto.
Quando la
condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente
richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani
o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano
in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di
comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto
solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il
proprio dispositivo di blocco particolare.
Le
macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi,
pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca
in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in
movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo
assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la
esecuzione di dette operazioni.
Devono altresì adottarsi le necessarie
misure e cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da
altri.
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od
organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra
l'estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche
della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o
altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm.50 nel senso del movimento
alternativo.
Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso
inaccessibile mediante chiusura.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
Capo I - Mole abrasive.
Art. 84. Collaudo, velocità d'uso, coefficiente di sicurezza.
Art. 85. Mole abrasive artificiali. Art. 86. Art. 87. Molatrici a più velocità. Art. 88. Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole. Art. 89. Cuffie di protezione. Art. 90. Art. 91. Poggiapezzi. Art. 92. Protezione contro le schegge. Art. 93. Mole naturali. Art. 94. Pulitrici e levigatrici.
[Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.
3024]
[Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare
già, a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di
almeno il 40 % a quella d'uso.
Per mole di diametro superiore a 300
millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato per ogni singola
mola.
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della
qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di
giri al minuto primo - velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al
minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome della sede del
costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere
esclusivamente indicata con la dizione "velocità massima di uso".
E' vietato
far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve
essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità
limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.]
[Questo articolo è stato
ABROGATO dall'art. 8 della L.N. 320 del 5 novembre 1990].
[Le mole abrasive
artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita
dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile
rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve
superare:
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine
molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello
indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al
tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
Le macchine molatrici a
velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in
rapporto al diametro della mola montata.
Le mole a
disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di
fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non
inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art.90.
L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di
materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a
tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere
montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da
conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di
rottura della mola in moto.
Le mole abrasive artificiali devono
essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte
periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario
per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo
spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi
attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere
all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto
disposto al secondo comma dell'art.45, le cuffie di protezione di ghisa possono
essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non
abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché
lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere
tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a
condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne
sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di
30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o
di lavorazioni speciali gli sporti della mola dai dischi possono superare i
limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure
di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
Le macchine molatrici devono essere munite
di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di
dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno
che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la
particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore
distanza.
Le mole abrasive
artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di
breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano
provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
Le mole naturali azionate meccanicamente
devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore
ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m.1, e non devono funzionare
ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
Quando
dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della
mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse
devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa
comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
Le macchine pulitrici o
levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco, operanti con smeriglio o altre
polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella
operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e
macchine simili.
Art. 95. Bottali e macchine simili. Art. 96. Art. 97. Impastatrici, gramolatrici e simili. Art. 98.
Le macchine rotanti costituite
da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla esistenza
di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino
pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in
movimento.
I bottali da concia e le altre macchine che possono
ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono
essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
Le macchine
impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare
che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in
moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche
non sia possibile applicare le protezioni e i dispositivi di cui ai commi
precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il
pericolo.
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
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Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per
urto.
Art. 99. Blocco della testa portastampo. Art. 100. Schermi di difesa.
Le macchine di fucinatura
e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste
di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa
portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei
controstampi.
Gli schermi di difesa contro le
proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio,
essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino
esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
Gli schermi possono
omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare
sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano
colpiti da dette proiezioni.
Capo IV - macchine utensili per metalli.
Art. 101. Torni. Art. 102. Art. 103. Piallatrici. Art. 104. Trapani. Art. 105. Seghe per metalli. Art. 106.
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al
mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del
lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando
il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi
pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento
della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
I vani esistenti nella parte superiore del
bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare
possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
I pezzi da forare al trapano, che possono
essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere
trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
Le seghe a nastro per metalli devono
essere protette conformemente a quanto disposto nell'art. 108.
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di
cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.