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TITOLO I - Disposizioni generali.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio.
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine.
TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento.
TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari.
TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari.
TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi.
TITOLO IX - Manutenzione e riparazione.
TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza.
TITOLO XI - Norme penali
TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.
Il D.P.R. 547/1955 è stato emanato ai sensi della L.12 febbraio 1955, n. 51 : il testo è quello vigente dopo le modifiche introdotte da:
art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 178, recante "Interpretazione autentica dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".;
avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142;
art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 ;
art. 8 della L. 5 novembre 1990, n. 320.
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Art. 8: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 11: l'articolo è stato dapprima così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 13 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente i commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 242/96.
Art. 13: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 242/96.
Art. 14: l'articolo è stato dapprima così sostituito dall'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; ; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 242/96..
Art. 52: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 53: l'articolo è stato dapprima così modificato dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 242/96.
Art. 355: è stato così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Art. 374: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 389, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 390, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 391, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 392, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 393: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 242/96.
Art. 394: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 242/96.
Art. 395: l'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Tabella A: è stata soppressa dall'art.7, comma 2 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
La misura delle ammende previste dagli articoli 389, 390, 391, 392 è stata elevata di cinque volte rispetto alla misura originariamente stabilita ai sensi dell'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre le sanzioni previste dai suddetti articoli sono escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma e dell'art.34, primo comma, lettera n), della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Si tenga inoltre presente l'esistenza di alcuni Decreti Ministeriali che prevedono deroghe esplicite a quanto letteralmente prescritto dal presente D.P.R.:
il D.M. 17 marzo 1980 (G. U. 10 aprile 1980, n.99) ha disposto:Articolo unico. È riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volts verso terra - comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, in luogo di quanto previsto dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547.(Segue allegato tecnico);
il D.M. 9 giugno 1980 (G. U. 7 luglio 1980, n. 184) ha riconosciuto l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL;
il D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (G. U. 29 gennaio 1991, n. 24) contiene il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.
- Sul tema specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni si veda il Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
- Si vedano le norme integrative dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 302
Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto corsivo
TITOLO I - Disposizioni generali.
Capo I - Campo di applicazione.
Art. 1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si
applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o
ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli
Istituti di istruzione e di beneficenza.
Art. 2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si
applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da opposti
provvedimenti:
all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte
o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati:
i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Art. 5. Art. 6. Doveri dei lavoratori.
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a
rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di
prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o
attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto.
I lavoratori devono:
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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei
commercianti.
Art. 7. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno.
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano
rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il
contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non
costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione
obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza
dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 8. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Nella misura in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati."
Art. 9. Solai.
I locali destinati a deposito devono avere, su una
parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo
del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. I carichi
non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai
fini della stabilità del solaio.
Art. 10. Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti
nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio,
comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di
parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni
di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una
persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un
metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90
quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di
pericolo.
Art. 11. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
non possono scivolare o cadere.
Art. 12. Schermi paraschegge.
Nelle operazioni di scalpellata,
sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o
di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Art. 13. Vie e uscite di emergenza.
Ai fini del presente decreto si intende per:
via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1- luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
2- (c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
2- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
3- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
4- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
5- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
6- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
7- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
8- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
9- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
10- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
11- Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
12- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Art. 14. Porte e portoni.
1- 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2- Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3- Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1- Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
2- Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
3- Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
4- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
5- Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
6- Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
7- Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
8- Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
9- Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
10- Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
11- Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
12- Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
13- Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
14- I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1. gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
Art. 15. Spazio destinato al lavoratore.
Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
Capo II - Scale fisse.
Art. 16. Scale fisse a gradini.
Le scale fisse a gradini,
destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Dette scale
ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due
pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Art. 17. Scale fisse a pioli.
Le scale a pioli di altezza
superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri
2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la
scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Capo III - Scale e ponti sospesi.
Art. 18. Scale semplici portatili.
Le scale semplici portatili (a
mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono
inoltre essere provviste di:
a- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b- lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per
le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle
lettere a) e b).
Art. 19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre
cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Art. 20. Scala ad elementi innestati.
Per l'uso delle scale
portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili),
oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le
seguenti disposizioni:
a- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c- nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d- durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Art. 21. Scale doppie.
Le scale doppie non devono superare
l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
Art. 22. Scale aeree e ponti mobili sviluppabili.
Le scale aeree
ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere
munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la
elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti
dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale
devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e
l'anno di costruzione e la portata massima.
Art. 23. Ponti e sedie sospesi.
I ponti sospesi ed i sostegni a
sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che perle modalità di
montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora
trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere
effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti
devono essere provvisti di parapetto normale completo in modo che ne sia
assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
Art. 24. Utensili a mano.
Durante il lavoro su scale o in luoghi
sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Art. 25. Verifiche.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i
ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere
collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di
efficienza in relazione alla sicurezza.
Capo IV - Parapetti.
Art. 26. Parapetto normale.
Agli effetti del presente decreto è
considerato normale un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b- abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E'
considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto definito al
comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di
calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
E' considerata equivalente ai
parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro,
balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la
caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti
stessi.
Art. 27. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed
i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti
i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di
altezza inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza
inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o
materiali verso l'esterno.
Capo V - Illuminazione.
Art. 28. Illuminazione generale.
Gli ambienti, i posti di lavoro
ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo
da assicurare una sufficiente visibilità.
Art. 29. Illuminazione particolare.
Le zone di azione delle
macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di
osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori
in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di
infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
Art. 30. Deroghe per esigenze tecniche.
Nei casi in cui, per le
esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile
illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli
articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
Art. 31. Illuminazione sussidiaria.
Negli stabilimenti e negli
altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti
noti al personale, conservati incostante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di
100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia
sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle
persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con
mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di
necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per
numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza
di illuminazione costituirebbe pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti
in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi
devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima
dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Art. 32.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in
mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere
fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in
condizioni di sufficiente visibilità.
Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.
Art. 33. Difesa contro gli incendi.
In tutte le aziende o
lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure
per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di
incendio.
Art. 34. Divieti - mezzi di estinzione - allontanamento dei
lavoratori.
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
1- è vietato fumare;
2- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
3- devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
4- deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Art. 35.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di
incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o
nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e
le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui
al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.
Art. 36. Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco.
Le aziende e le lavorazioni:
a- nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b- che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle
aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
Art. 37.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al
precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la
visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del
Comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non
oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.
Art. 38. Scariche atmosferiche.
Devono essere protetti contro le
scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a- gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b- i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Art. 39.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.
Art. 40.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno
una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza.
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 41. Protezione e sicurezza delle macchine.
Gli elementi delle
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza.
Art. 42. Parti salienti degli organi delle macchine.
Gli organi di
collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e
simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli
innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare
parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite
convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne
perfettamente lisce.
Art. 43. Manovellismi.
Gli organi per la trasformazione del
movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli
eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
La
protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e
salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di
movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia
superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
Art. 44. Tratti terminali sporgenti degli alberi.
I tratti degli
alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro
diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia
fissata a parti non soggette a movimento.
Art. 45. Protezione in caso di rottura di macchine.
Le macchine
che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di
cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro,
presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di
parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di
involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli
elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adattate altre idonee
misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune
o di alluminio non sono ammessi.
Art. 46. Scuotimenti e vibrazioni delle macchine.
Le macchine
devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o
vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro
elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la
vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina,
devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di
pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
Art. 47. Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di
sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine
non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi
debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a
mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne
deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la
loro temporanea rimozione.
Art. 48. Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
E'
vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto
delle macchine, ameno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Art. 49. Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in
moto.
E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni
durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità
del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Capo II - Motori.
Art. 50. Segregazione dei motori.
Quando un motore, per le sue
caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina,
deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili devono
essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del presente
Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito avviso.
Art. 51. Regolatore automatico di velocità.
I motori soggetti a
variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa
superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un
dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.
Art. 52. Messa in moto e arresto dei motori.
Gli organi o
apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente
manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter
essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione
interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire
direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere
costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il
contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di
lavoro deve essere munta di un dispositivo di arresto di emergenza.
Art. 53.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di
trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità,
devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per
poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici,
associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale
addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non
azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando
dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili
mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano
anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero
comprensibili senza possibilità di errore.
Art. 54.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti,
associato, se necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore
richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le relative modalità,
deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.
Art. 55. Organi ed elementi per la trasmissione del moto.
Gli
alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e
i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di
trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un
pericolo.
Art. 56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Gli alberi, i
contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge
motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a
m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano
già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una
barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:
a- disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b- sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza
non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza
o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della
protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di
impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi,
la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed alla loro
coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.
Art. 57.
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra
passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una
protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere
omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua
velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.
Art. 58.
Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi
notevoli dimensioni o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti
di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere
costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della
fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma,
dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
Art. 59. Ingranaggi.
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi
dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici,
oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le
sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate
protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a
particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la
ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle
persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni
caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente,
sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere
foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la
corona dentata.
Art. 60. Coni e cilindri di frizione.
Le coppie di coni e cilindri
di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento o dalla
piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno
che non siano in posizione inaccessibile.
Art. 61. Catene di trasmissione.
Le catene di trasmissione e le
relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile,
essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto
lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote dentate con appendice
adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di
proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite
dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.
Art. 62. Montaggio e smontaggio delle cinghie.
Le operazioni
relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a
personale esperto.
E' consentito eseguire tali operazioni con la
trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi
o dispositivi monta cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso
è obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri
per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di 80.
Art. 63. Ganci portacinghie.
Le cinghie tenute anche
momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o
altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a
contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimità delle pulegge.
Art. 64. Giunzione delle cinghie.
Le giunzioni delle cinghie di
trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o elementi
salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a
lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.
Art. 65. Coppie di pulegge fissa e folle.
Le coppie di pulegge
fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a- la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;
b- il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito sposta cinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
Art. 66. Disinnesti di sezionamento delle trasmissioni estese.
Non
sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più
ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a
ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra,
provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del
moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono
predisporsi per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito di uno
stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da rendere difficile il loro
rapido arresto.
Art. 67. Preavviso di avviamento di trasmissioni.
Ogni inizio ed
ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore
che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto.
Capo IV - Macchine operatrici e varie.
Art. 68. Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione
delle macchine. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Blocco degli apparecchi di protezione. Art. 73. Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine. Art. 74. Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate. Art. 75. Protezione contro le proiezioni di materiali. Art. 76. Organi di comando per la messa in moto delle macchine.
Art. 77. Art. 78. Comando a pedale delle macchine. Art. 79. Innesto e disinnesto delle macchine comandate da
trasmissione. Art. 80. Preavviso di avviamento di macchine complesse. Art. 81. Comando con dispositivo di blocco multiplo. Art. 82. Blocco della posizione di fermo della macchina. Art. 83. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento
alternativo.
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone
di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono,
per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di
dispositivo di sicurezza.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione,
non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi
lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei
attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della
macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le
zone di operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile
richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare,
trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata
delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo
possibile.
Gli apparecchi di
protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli
altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si
tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento
della macchina tale che:
Le
aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di
idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad
evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto
o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori
pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata
anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di
scarico automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
Gli
organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli
alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi
tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni caso, la
loro proiezione o la loro fuoriuscita.
Le macchine
che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o
particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere
provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare
che i lavoratori siano colpiti.
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e
l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per
effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori
portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le
necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi
in seguito ad un tempestivo movimento di questa.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere
collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti
di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
I pedali di comando
generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono
essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti
di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni
possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da
trasmissioni principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di
innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare la
macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa
azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma
precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché
l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna
macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in
posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le
macchine.
Ogni
avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori
dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il
compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale
acustico convenuto.
Quando la
condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente
richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani
o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano
in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di
comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto
solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il
proprio dispositivo di blocco particolare.
Le
macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi,
pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca
in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in
movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo
assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la
esecuzione di dette operazioni.
Devono altresì adottarsi le necessarie
misure e cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da
altri.
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od
organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra
l'estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche
della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o
altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm.50 nel senso del movimento
alternativo.
Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso
inaccessibile mediante chiusura.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
Capo I - Mole abrasive.
Art. 84. Collaudo, velocità d'uso, coefficiente di sicurezza.
Art. 85. Mole abrasive artificiali. Art. 86. Art. 87. Molatrici a più velocità. Art. 88. Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole. Art. 89. Cuffie di protezione. Art. 90. Art. 91. Poggiapezzi. Art. 92. Protezione contro le schegge. Art. 93. Mole naturali. Art. 94. Pulitrici e levigatrici.
[Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.
3024]
[Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare
già, a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di
almeno il 40 % a quella d'uso.
Per mole di diametro superiore a 300
millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato per ogni singola
mola.
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della
qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di
giri al minuto primo - velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al
minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome della sede del
costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere
esclusivamente indicata con la dizione "velocità massima di uso".
E' vietato
far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve
essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità
limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.]
[Questo articolo è stato
ABROGATO dall'art. 8 della L.N. 320 del 5 novembre 1990].
[Le mole abrasive
artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita
dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile
rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve
superare:
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine
molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello
indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al
tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
Le macchine molatrici a
velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in
rapporto al diametro della mola montata.
Le mole a
disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di
fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non
inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art.90.
L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di
materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a
tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere
montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da
conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di
rottura della mola in moto.
Le mole abrasive artificiali devono
essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte
periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario
per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo
spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi
attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere
all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto
disposto al secondo comma dell'art.45, le cuffie di protezione di ghisa possono
essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non
abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché
lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere
tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a
condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne
sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di
30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o
di lavorazioni speciali gli sporti della mola dai dischi possono superare i
limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure
di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
Le macchine molatrici devono essere munite
di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di
dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno
che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la
particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore
distanza.
Le mole abrasive
artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di
breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano
provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
Le mole naturali azionate meccanicamente
devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore
ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m.1, e non devono funzionare
ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
Quando
dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della
mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse
devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa
comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
Le macchine pulitrici o
levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco, operanti con smeriglio o altre
polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella
operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e
macchine simili.
Art. 95. Bottali e macchine simili. Art. 96. Art. 97. Impastatrici, gramolatrici e simili. Art. 98.
Le macchine rotanti costituite
da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla esistenza
di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino
pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in
movimento.
I bottali da concia e le altre macchine che possono
ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono
essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
Le macchine
impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare
che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in
moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche
non sia possibile applicare le protezioni e i dispositivi di cui ai commi
precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il
pericolo.
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
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Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per
urto.
Art. 99. Blocco della testa portastampo. Art. 100. Schermi di difesa.
Le macchine di fucinatura
e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste
di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa
portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei
controstampi.
Gli schermi di difesa contro le
proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio,
essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino
esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
Gli schermi possono
omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare
sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano
colpiti da dette proiezioni.
Capo IV - macchine utensili per metalli.
Art. 101. Torni. Art. 102. Art. 103. Piallatrici. Art. 104. Trapani. Art. 105. Seghe per metalli. Art. 106.
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al
mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del
lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando
il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi
pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento
della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
I vani esistenti nella parte superiore del
bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare
possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
I pezzi da forare al trapano, che possono
essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere
trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
Le seghe a nastro per metalli devono
essere protette conformemente a quanto disposto nell'art. 108.
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di
cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
Capo V - Macchine utensili per legno e materiali
affini.
Art. 107. Seghe alternative. Art. 108. Seghe a nastro. Art. 109. Seghe circolari. Art. 110. Art. 111. Pialle a filo. Art. 112. Pialle a spessore. Art. 113. Fresatrici da legno. Art. 114. Lavorazioni di piccoli pezzi.
Le seghe alternative a movimento
orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a
trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonché di un robusto paracolpi verticale
per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.
Le seghe
alternative a movimento verticale devono essere munite di un dispositivo che
assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella sua
posizione più alta.
Le seghe a nastro devono avere i volani
di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche
alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il
suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad
eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Le seghe circolari fisse devono essere
provviste:
Qualora per
esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla
lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili
devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante
la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe
circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo
di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla
parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.
Le pialle a filo devono avere il
portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non
superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei trucioli.
La distanza fra
i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve
essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della
lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame
o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle
dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
Le pialle a spessore devono essere
munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in
lavorazione.
Le fresatrici da legno devono
essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del
lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi
debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con
guida che in quelli senza guida.
La lavorazione di pezzi di
piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei
prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee
attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Capo VI - Presse e cesoie.
Art. 115. Dispositivi per le presse in genere. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Presse a bilanciere azionate a mano. Art. 120. Cesoie a ghigliottina. Art. 121. Grandi cesoie a ghigliottina. Art. 122. Cesoie a coltelli circolari. Art. 123. Cesoie a tamburo portacoltelli e simili.
Le presse, le
trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi atti
ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal
punzone o da altri organi mobili lavoratori. Tali ripari o dispositivi, a
seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono
essere costituiti da:
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando
obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi
contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti
soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I
suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la
macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di
alimentazione.
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole
dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo
precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente
possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in
lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza
sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in
conformità a quanto stabilisce l'articolo 115, può essere omessa per le presse o
macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento
diretto o indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento
lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri
dispositivi o accorgimenti.
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere
munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
Le presse a
bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un
pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante
schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.
Le cesoie a ghigliottina mosse da
motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o
altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi
dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico
che non richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di
pericolo.
Le grandi cesoie a
ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori debbono
essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli
stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano
adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.
Le cesoie a coltelli
circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere
provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati
alla parte di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto più
vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti
dei coltelli sottostanti il banco debbono essere protette.
Le cesoie a
tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione,
che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.
Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e
polverizzatori.
Art. 124. Protezione degli organi lavoratori. Art. 125. Molini a palle e macchine simili. Art. 126. Frantoi, disintegratori e macchine simili. Art. 127. Molazze. Art. 128. Berte a caduta libera.
Gli organi
lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine
simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso
della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante
idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
I molini a palle e le
macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a
conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a
trovarsi, durante la rotazione a meno di metri due di altezza dal pavimento.
Qualora per
esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e
delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete
in conformità a quanto stabilito nell'art.73, possono essere adottate protezioni
rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in
posizione di difesa non appena sia cessata la esigenza che ne ha richiesto la
rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di
alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
Le molazze e le macchine simili debbono essere
circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori
in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o
protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in
contatto con gli organi mobili della macchina.
Le berte a caduta libera per la
frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono
essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione
all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve
essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
La manovra di
sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da
posto idoneamente protetto.
Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili.
Art. 129. Limiti di velocità e di carico. Art. 130. Coperchio e freno. Art. 131. Verifiche periodiche.
Le macchine per
centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di
carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita
targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su
cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
Le macchine per centrifugare in
genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono
essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto
nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al
particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il
coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre
centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere.
Gli idroestrattori a forza
centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per
accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro
esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.
Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e
cilindri.
Art. 132. Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere.
Art. 133. Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto
pericolosi. Art. 134. Laminatoi siderurgici e simili.
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e
sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali
laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine
tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia
inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione,
con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma
debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta,
mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi
che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle
dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo
comma.
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici
particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre
per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per
l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e
disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e
leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che
questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di
arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un
sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro
arresto definitivo.
Negli impianti di
laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i
laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che
il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per
particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente
difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza
del lavoro.
Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici,
pettinatrici e macchine simili.
Art. 135. Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale.
Art. 136. Art. 137. Aperture di carico e scarico. Art. 138. Zona di imbocco dei cilindri alimentatori.
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per
la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta,
aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri,
devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da
rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre del parti del
corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo
stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto
nell'articolo seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine
indicate all'articolo precedente e le loro parti, che, durante il lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato
anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei
rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
Le aperture di carico e
scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art.135 devono avere una
forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche
accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con
gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
La zona di
imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma
dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa
inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta
con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se
la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72.
Capo XI - Macchine per filare e simili.
Art. 139. Ingranaggi delle macchine per filare in genere. Art. 140. Imbocco dei tamburi di comando dei fusi. Art. 141. Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei fusi.
Art. 142. Filatoi automatici intermittenti. Art. 143.
Le
custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di
movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi,
dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle
aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro
e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal
lavoratore.
L'imbocco della
coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi
continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due
estremità, mediante schermo, e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti
della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due
cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente
delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
E'
tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza
delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione
sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o
asticciola con gancio.
I filatoi automatici
intermittenti devono essere provvisti di:
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento
del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina deve
assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso
dei cilindri alimentatori.
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio
fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il
funzionamento del filatoio. E' altresì vietato introdursi nello stesso spazio a
macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo
responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il
richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di
introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al
personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Capo XII - Telai meccanici di tessitura.
Art. 144. Difesa contro il salto della navetta. Art. 145. Apparecchi guidanavetta. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Reti paranavetta. Art. 149. Trattenuta dei pesi del subbio. Art. 150. Montaggio e smontaggio dei subbi. Art. 151. Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse.
I telai meccanici
di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla
cassa battente, atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla sua sede di
corsa.
Quando l'applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il
prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con
l'ordito molto debole, o quanto la velocità della navetta è molto limitata,
l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui
fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoriuscita.
L'apparecchio guidanavetta di
cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere applicato:
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma
dell'articolo 144, deve essere tale che:
L'efficienza del suddetto apparecchio
deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da
una unica barra avente un diametro inferiore a:
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare,
le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità
corrispondenti.
Le reti paranavetta, di cui al secondo
comma dell'art. 144, devono avere le seguenti dimensioni minime:
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile
alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore
del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema
posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
I pesi delle leve di
pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito
devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
Gli impianti di
tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo
sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio
dell'ordito.
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per
la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.
Capo XIII - Macchine diverse.
Art. 152. Ammorbidatrici e distenditrici. Art. 153. Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta.
Art. 154. Macchine cordatrici. Art. 155. Macchine per cucire con filo. Art. 156. Macchine per cucire con graffe. Art. 157. Macchine per trafilare fili metallici. Art. 158. Macchine con cilindro a lame elicoidali. Art. 159. Trebbiatrici. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione. Art. 165. Macchine tipografiche a platina e macchine simili. Art. 166. Fustelle. Art. 167. Compressori.
Nelle ammorbidatrici per
canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri deve essere
protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm.
70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere
protetto con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le
mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta,
alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata
di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di facile
azionamento.
Le bobine delle macchine
automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde
metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che
impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della
macchina sono rilevanti, la protezione può essere costituita da schermi o reti
metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei
lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
Le macchine a motore per
cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le esigenze
tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle
dita del lavoratore.
Le macchine a motore per
cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono essere
provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella
zona pericolosa.
Le bobine delle
macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo,
azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della
macchina in caso di necessità.
Le macchine con
cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e
le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra
del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente
necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere
munita del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Nelle trebbiatrici sprovviste di
alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere
munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio
cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti
l'ampiezza necessaria per la normale introduzione del covone.
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta
ove prende posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa
orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo
di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve
essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a
detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta
e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di
freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il
lavoro.
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione
all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il
personale addetto alla trebbiatrice.
Le
macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono
essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di
scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le
operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono
fondati pericoli di scoppio.
Le
macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di
alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a
determinare l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del
lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la
tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo
dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
Le presse fustellatrici che richiedono il
collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate
con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente,
allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione
di cui al primo comma non è obbligatoria quando l'applicazione delle fustelle
sul materiale in lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e
quindi in condizioni non pericolose.
I compressori devono essere provvisti di
una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al
raggiungimento della pressione massima d'esercizio.
TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 168. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto. Art. 169. Stabilità del mezzo e del carico. Art. 170. Operazioni di carico e scarico. Art. 171. Indicazione della portata. Art. 172. Ganci. Art. 173. Freno. Art. 174. Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza
motrice. Art. 175. Dispositivi di segnalazione. Art. 176. Organo di avvolgimento delle funi o catene. Art. 177. Sedi di avvolgimento delle funi o catene. Art. 178. Rapporto tra i diametri delle funi e quelle dei tamburi e delle
pulegge di avvolgimento. Art. 179. Coefficienti di sicurezza per funi e catene. Art. 180. Attacchi ed estremità libere delle funi. Art. 181. Imbracatura dei carichi. Art. 182. Posti di manovra. Art. 183. Organi di comando. Art. 184. Sollevamento e trasporto persone. Art. 185. Avvisi per le modalità delle manovre.
I
mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui
sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi
devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
Nell'esercizio dei
mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del
mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di
arresto ed alle caratteristiche del percorso.
Le operazioni di carico
e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando non possono essere
eseguite a braccia o amano devono essere effettuate con l'ausilio di
attrezzature o dispositivi idonei.
Sui mezzi di sollevamento,
esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo,
quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo
spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della
velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito
riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare
in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile.
I ganci per apparecchi di sollevamento devono
essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati,
per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di
imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli
altri organi di presa.
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono
essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto
arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente
articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle
dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del
freno non costituisca causa di pericolo.
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può
comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che
del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare
eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilità del carico.
I mezzi di sollevamento e
di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere
provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.
Gli
apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti
di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di
sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
Sono esclusi dalla applicazione
della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in
relazione alle loro dimensioni, potenza velocità e condizioni di uso, la
mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca
causa di pericolo.
I tamburi e le
pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 176 devono avere le
sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il
libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali. Quando per particolari esigenze
vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal
comma precedente devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e
resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere
sottoposte.
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi
ed impianti indicati nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo
quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore
a 25 volte il diametro delle funi e da 300 volte il diametro dei fili elementari
di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Le funi e
le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo
quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto
alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di
almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche
trimestrali.
Gli attacchi
delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare
sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le
estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono
essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire
lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
L'imbracatura dei carichi deve
essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio.
I posti di manovra dei mezzi ed
apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
Qualora per particolari condizioni di impianto o di
ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di
azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con
lavoratori incaricati.
Gli organi di comando dei mezzi di
sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il
loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a
cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo
da impedire la messa in moto accidentale.
I mezzi di
sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora
vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di
manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere
provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano
applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali.
Le modalità di
impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e di segnali
prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante
avvisi chiaramente leggibili.
Capo II - Gru, argani, paranchi e simili.
Art. 186. Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi.
Art. 187. Art. 188. Piani di scorrimento delle gru a ponte. Art. 189. Stabilità e ancoraggio delle gru. Art. 190. Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale. Art. 191. Art. 192. Divieto della discesa libera dei carichi. Art. 193. Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi.
Art. 194.
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra
i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può
costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre
per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire,
ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino
esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del carico,
deve essere delimitato con barrire e ove ciò, per ragioni di spazio non sia
possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
I piani di posa
delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al
carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative
all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e
provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi
piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno
60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.
La stabilità e
l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono
essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni
derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima
presumibile azione del vento.
Le
gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto,
scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei
ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per
resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile
ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su
rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere
provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico
del carro alle estremità della sua corsa.
Gli elevatori
azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore
innestato anche nella discesa.
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o
la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei
solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani,
nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti,
ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti
devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
Gli stessi
parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua
il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in
manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto
normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di
carico o scarico al piano corrispondente.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già
soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica,
una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione
ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Capo III - Ascensori e montacarichi.
Art. 195. Campo di applicazione. Art. 196. Difesa del vano. Art. 197. Accessi al vano. Art. 198. Porte di accesso al vano. Art. 199. Installazioni particolari. Art. 200. Pareti e porte della cabina. Art. 201. Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano. Art. 202. Posizione dei comandi. Art. 203. Apparecchi paracadute. Art. 204. Arresti automatici di fine corsa. Art. 205. Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Art. 206. Carico e scarico dei montacarichi a gravità. Art. 207. Regolazione della velocità dei montacarichi.
Le disposizioni del presente Capo
si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a
disposizioni speciali.
Gli spazi ed i vani nei quali si
muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono
essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli
organi mobili meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza
minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente
dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati
metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando
le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri
quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è
sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in
cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi
precedenti.
Gli accessi al vano degli ascensori e
dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a
scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è
accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano
quando questa è inferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da
pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non
superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia
della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono
ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte
stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
Le porte di accesso al vano di
cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne
impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e
che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi
azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di
sicurezza.
Le protezioni ed i
dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono richiesti quando la corsa
della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non
presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
Le cabine degli ascensori e
dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere
pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a
scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le pareti e le
porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non
superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in
tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di
larghezza superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma
precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la
cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non
abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non
presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla
soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la
stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è
sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
Quando
il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m<= 0,25 di
sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra
il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina.
Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso,
la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo
pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al
disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.
I montacarichi per trasporto di
sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa
ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in
cabina.
Gli ascensori ed i montacarichi
per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di
sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico
purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa
a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono
essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della
cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per
montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è richiesto
quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della
cabina non presenta pericoli per le persone.
Gli ascensori e
montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere
provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del
movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di
discesa deve avvenire a motore inserito.
Le cabine o
piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite
di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.
I
montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o
piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili. a
tazze, a coclea, a nastro e simili.
Art. 208. Vani di corsa. Art. 209. Dispositivi di arresto. Art. 210. Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice. Art. 211. Condotti dei trasportatori a coclea. Art. 212. Aperture di carico e scarico dei trasportatori. Art. 213. Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (scivoli).
Art. 214. Spazio sottostante ai trasportatori.
I trasportatori verticali a piani mobili
e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi,
muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
Presso ogni posto di carico e
scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un
dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.
I
trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i
trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono
essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio
quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la
marcia in senso inverso al normale funzionamento.
I condotti dei
trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture
di carico e scarico devono essere efficacemente protette.
Le
aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere
protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi
pericolosi in moto.
Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate
da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente
necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio
del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del
pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per
evitare la fuoriuscita del carico in movimento e di difese frontali terminali
per evitare la caduta del carico.
Lo spazio
sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso
inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del
trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura
degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro
detti pericoli.
Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto
meccanici.
Art. 215. Velocità e percorso. Art. 216. Difese terminali dei binari. Art. 217. Attacco e distacco dei mezzi di trasporto. Art. 218. Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i
mezzi di trasporto. Art. 219. Difese nei piani inclinati. Art. 220. Art. 221. Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di
trasporto. Art. 222. Maniglie per mezzi di trasporto meccanici. Art. 223. Scarico mediante ribaltamento dei veicoli. Art. 224. Barriere e segnalazioni nelle vie di transito. Art. 225. Illuminazione dei segnali. Art. 226. Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito.
Art. 227. Art. 228. Cautele per spostamenti non controllabili. Art. 229. Teleferiche. Art. 230. Art. 231. Impianti funicolari a lungo percorso. Art. 232.
La velocità dei mezzi meccanici di
trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la
natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
Il percorso
nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di ridurre i rischi
derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo spazio
disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito e loro
attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di
dispositivo di blocco.
Al termine delle linee di
trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti
mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali
fughe o fuoriuscite dei veicoli.
I dispositivi
che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da
rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di
distacco e da garantire la stabilità del collegamento.
E' vietato procedere
durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che
questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa
e che il personale addetto sia esperto.
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici
devono avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile,
oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a
chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la
cabina.
I piani inclinati con rotaie
devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione
superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di
vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo
lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto
devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere
vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a
meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi
larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.
I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo
di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in
caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia
necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla
velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque
quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o
del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo
comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un
coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l'uso dei
piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di
trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono essere
sottoposti a verifica mensile.
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas
compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro o protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
I mezzi di
trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi
direttamente dai lavoratori devono essere provvisti di adatti elementi di presa
che rendano la manovra sicura.
I veicoli nei
quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di
dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di
eseguire la manovra in modo sicuro.
Davanti
alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente
in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte
ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
I segnali indicanti
condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno.
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o
per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere
sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito.
Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o
manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando
il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei
convogli ai posti di lavoro.
Quando uno o
più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può,
direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne
il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che
provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.
E' vietato il trasporto delle persone su
carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il
trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e
riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso
di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla
fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei
vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali
ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di
manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
Le teleferiche dai
cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono
avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta
la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.
L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e
degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari
Capo I. - Disposizioni di carattere generale.
Art. 233. Organi di comando e di manovra. Art. 234. Strumenti indicatori. Art. 235. Aperture di entrata nei recipienti. Art. 236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei
quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti. Art. 237. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali
possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi. Art. 238. Accensione dei focolari e dei forni. Art. 239. Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili.
Art. 240. Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata.
Gli organi e di
dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed apparecchi in genere, come
pure i relativi dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che:
Gli
stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare l'indicazione
relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura, direzione della
manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
Gli strumenti indicatori, quali
manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati
e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
Le tubazioni, le
canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano
entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per
altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono
essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30
per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.
Prima di
disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi
sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o
vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo,
disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che
sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e
gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col recipiente, e a fare
intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi
equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un
avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che
prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti
da altro lavoratore, situato nell'esterno presso l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i
lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda
di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la
normale respirazione.
Qualora
nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas,
vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo
di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se
necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
Prima di accendere
il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di combustione dei forni
riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili o con carbone
polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione deve:
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente
integrate da altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere
richiamate mediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere
disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e
sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di
apertura.
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni,
forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del
calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere
efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il
contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni,
devono essere provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a
pressione.
Art. 241. Requisiti di resistenza e di idoneità.
Gli impianti, le
parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a
pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati
dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi e dai
regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti soggetti a
pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità
all'uso cui sono destinati.
Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos.
Art. 242. Disposizioni comuni. Art. 243. Art. 244. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e
canalizzazioni. Art. 245. Art. 246. Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti materie
capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi. Art. 247. Recipienti, serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi e
materie tossiche, corrosive o comunque dannose. Art. 248. Recipienti per il trasporto di liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche e comunque dannose. Art. 249.
Le vasche, i serbatoi ed i
recipienti aperti con i bordi a li vello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal
pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le
materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza
non minore di cm.90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non
è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90
dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di
impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le
aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o
di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di
essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e
per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non
adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo comma deve
avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica
quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una
profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose
e sempre che siano adottate altre cautele.
Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una
profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di apertura di accesso al
fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al
fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché
provviste di ganci di trattenuta.
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in
modo che:
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni
contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni
intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui
significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono
essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessità.
I serbatoi tipo
silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono,
per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati
dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione,
valvole di esplosione.
I serbatoi e le vasche
contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose,
compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui
alla lettera a) non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
I recipienti adibiti al
trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque
dannose devono essere provvisti:
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti
già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con
l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già
contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
In ogni
caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o
suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o
tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad
una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni
traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di
trasformazione.
Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio
ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili.
Art. 250. Lavori di saldatura in condizioni di pericolo. Art. 251. Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili. Art. 252. Art. 253. Art. 254. Art. 255. Saldatura elettrica ed operazioni simili. Art. 256. Art. 257. Art. 258. Art. 259. Mezzi di protezione individuali e collettivi.
E'
vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od
elettricamente, nelle seguenti condizioni:
E' altresì vietato di
eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse
che non siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo
previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e
dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o
tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano
disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Nei
luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di
acetilene o costruire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a
fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza
di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati
per lavori all'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con
fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas
combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti
requisiti:
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di
lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato
mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gassogeni e dei recipienti
dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei
gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere
efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
Gli apparecchi
per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di
interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente
elettrica.
Quando la saldatura od altra operazione simile non è
effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della
corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un
trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili
nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art.250, devono essere predisposti mezzi isolati e usate
pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia
difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza
continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.
Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio
dei metalli devono essere osservate, per ciò che non è contemplato
specificatamente nel presente Capo, le disposizioni del Titolo VII.
I
lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere
forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia
necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti.
La zona
di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta con schermi di
intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono
pericolo per gli altri lavoratori.
Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di
maturazione.
Art. 260. Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale dei forni. Art. 261. Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovra dei
forni. Art. 262. Bocche e aperture dei forni. Art. 263. Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti. Art. 264. Art. 265. Stufe di essiccamento o di maturazione. Art. 266.
Le
parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere
costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di
legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed
alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme
sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative
scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali
incombustibili.
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni,
quando la temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo,
devono essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Ove il
processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti di
mezzi di protezione individuale.
Le bocche di carico e le
altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e
dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno, devono essere provviste di
solide difese.
I
lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere
investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere
protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
Nelle installazioni in cui la colata avviene entro
canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a
contatto con il materiale fuso nonché per permettere il loro rapido
allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso
materiale sul pavimento.
Le stufe di
essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il
loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dall'interno.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali,
in relazione al procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti in
lavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi,
devono essere provviste di un efficace impianto o di mezzi per la aspirazione di
tali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui non
possono costituire danno.
TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 267. Requisiti generali degli impianti elettrici. Art. 268. Definizione di alta e bassa tensione. Art. 269. Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli
apparecchi elettrici. Art. 270. Isolamento elettrico. Art. 271. Collegamenti elettrici a terra. Art. 272. Art. 273. Tappeti e pedane isolanti. Art. 274. Linee elettriche aeree esterne.
Gli
impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti,
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio
derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Agli effetti del
presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la
tensione, del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente
alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono
superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono
portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e
delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
In ogni impianto elettrico i
conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un
isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
Le parti metalliche
degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per
difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione,
devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto
anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od
anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando
la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta
verso terra per corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra
le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale
delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa
tensione nei casi previsti nel precedente comma.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia
attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le
necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in
relazione alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o
sistemi di protezione di sicura efficacia.
Ferma restando l'osservanza
delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto
accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in relazione a
particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i quadri di
distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche
accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un
isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni
tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i
ribaltamenti.
Le norme approvate con
R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione delle linee elettriche aeree
esterne, e successive modifiche, sono estese agli impianti posti negli
stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.
Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con
conduttori ed elementi in tensione.
Art. 275. Impiego dei conduttori nudi ad altatensione. Art. 276. Difese. Art. 277. Art. 278. Art. 279. Art. 280. Art. 281. Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a
bassa tensione. Art. 282. Art. 283. Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili.
I
conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle
officine e cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.
I
conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni altro
locale, purché siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme alle
relative apparecchiature in cunicoli in armatura, in armadi o custodie
metalliche collegate a terra.
Sono altresì ammessi i conduttori nudi per
tensione di esercizio sino a 1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi,
per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i
raccordi ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di
sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad
alta tensione devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante
idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici
collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in
tensione di almeno cm. 7 più cm.0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo,
in ogni caso, di cm. 15.
Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui
all'articolo precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno m. 2
dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad una distanza da
questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni dell'impianto, il
contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le
maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio
della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale
dei conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non
inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e
solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso
orizzontale dai conduttori non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di
Volta con un minimo, in ogni caso, di m. 1.
Il parapetto di cui al presente
articolo deve portare bene in vista un avviso indicante il divieto di accedere
allo spazio compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la
tensione.
Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad
alta tensione corrono al di sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o
di passaggio ad una altezza inferiore a m.3 più un centimetro ogni migliaia di
Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui
all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola
dimensione.
Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla
protezione dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione
devono essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti
con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura
metallica continua collegata a terra.
Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del
successivo art.340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al
servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare
le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate
potranno essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del personale addetto
contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia
comunque assicurata.
In ogni locale che non sia una officina o cabina
elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta
verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente
continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato
alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle
condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere
protetti contro il contatto delle persone ancorché siano fuori della portata di
mano, ma in posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite
della tensione della corrente continua di cui al primo comma è elevato a 70
Volta, purché siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto
non sia evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere
convenientemente isolate.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento
isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare
impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere
protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.
I
conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per
l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche
un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non
intralcino i passaggi.
Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i
sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche.
Art. 284. Protezione contro le sovratensioni. Art. 285. Protezione contro i sovraccarichi. Art. 286.
Allo scopo di
impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano
accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori,
trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee
misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione di valvole di
tensione o di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza
devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di distribuzione a
diverse tensioni.
I circuiti elettrici
devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o simili,
atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a
riscontrarsi correnti di intensità tale da far loro assumere temperature
pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o
caratteristiche dell'impianto, l'interruzione automatica della corrente possa
determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i
sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.
Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai
fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di
idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature
relative.
Art. 287. Quadri di distribuzione e di manovra. Art. 288. Interruttore generale. Art. 289. Sezionamento delle parti degli impianti elettrici.
Art. 290. Interruttore elettrici e simili. Art. 291. Art. 292. Pulsanti. Art. 293. Separatori per alta tensione. Art. 294. Art. 295. Valvole fusibili. Art. 296. Interruttori automatici.
Le disposizioni
relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai
conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra,
compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.
Può
derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a bassa
tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui essa
sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di impianto e
sempre ché siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli organi di
comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Gli impianti elettrici di
utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di
alimentazione, di un interruttore onnipolare.
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna
delle relative derivazioni deve essere inserito un separatore.
Gli interruttori
elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:
Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente
alternata, sono ammessi solo su circuiti bipolari a bassa tensione per impianti
di illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori a
1000 Watt.
I pulsanti di comando degli interruttori degli
impianti elettrici devono essere costruiti ed installati in modo che non sia
possibile l'accidentale azionamento degli stessi.
Essi devono portare
chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco.
Anche per i comandi
degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere
provveduto alla indicazione del distacco e dell'inserimento.
Nei circuiti ad alta
tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità metallica di tutti i
conduttori che fanno capo alla officina o cabina, esclusi i conduttori di terra,
deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o
partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori.
I separatori
devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di
macchinari o ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono
potersi isolare mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le
parti e visibili da un luogo di facile accesso.
Per gli interruttori, muniti
di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore
disinserito tali dispositivi tengono luogo del separatore, purché ne sia palese
l'avvenuta manovra.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo
da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto
isolante o comando meccanico.
I separatori devono essere:
Quando in relazione alle
caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono
essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.
Le valvole fusibili devono essere
costruite ed installate in modo da soddisfare oltre che ai requisiti indicati
nell'art.285, anche alle seguenti condizioni:
Gli interruttori automatici
inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni stabilite
dagli artt. 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto
art.290, gli interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti
limitati a singoli conduttori.
Capo V -Macchine, trasformatori, condensatori,
accumulatori elettrici.
Art. 297. Copertura delle parti nude in tensione. Art. 298. Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle
apparecchiature elettriche a tensione elevata. Art. 299. Art. 300. Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori. Art. 301. Protezione dei condensatori. Art. 302. Accumulatori elettrici. Art. 303.
Le macchine, i
trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a 25
Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra se a
corrente continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in posizione
inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276 e 281 devono avere
le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette mediante
copertura o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione
della presente norma i collettori ad anelli e le relative spazzole delle
macchine elettriche.
Le macchine elettriche, i
trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in genere
funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in
locali appositi od in recinti che possono essere anche a ciclo aperto, muniti di
porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori
accoppiati a macchine operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono
in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare persone diverse da quelle
addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati
nel presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; può
tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri
edifici.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria
per i trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a
15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi speciali
compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché collocati fuori
della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità
delle disposizioni del presente Titolo.
I
trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500
chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere
provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare
dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.
I condensatori di potenza
superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad eliminare la
carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali dispositivi non sono
richiesti quando il condensatore rimane stabilmente collegato elettricamente
alla macchina rifasata, anche dopo che il complesso è disinserito dalla rete.
Le batterie di accumulatori che
comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere:
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione
alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti,
possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
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Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.
Art. 304. Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione
elettrica. Art. 305. Lampade e portalampade elettrici. Art. 306. Art. 307. Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o
fluorescenti. Art. 308.
E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli
impianti di illuminazione a incandescenza.
E' tuttavia consentito l'uso di
tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle
officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno
sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a
luminescenza sono ammessi anche all'interno purché i conduttori di alimentazione
siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279 ed il ricambio delle
lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita
apparecchiatura isolata da terra.
Le lampade elettriche
ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che
il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti
in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con le
dette parti.
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono
essere collocate:
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o
fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi,
devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del
circuito o collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi
sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono essere
completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.
Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o
luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare
sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.
Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e
portatili.
Art. 309. Derivazione a spina. Art. 310. Art. 311. Art. 312. Esclusione della corrente ad alta tensione. Art. 313. Limitazione della tensione per l'alimentazione. Art. 314. Collegamento elettrico a terra. Art. 315. Isolamento degli utensili. Art. 316. Interruttori di comando incorporato. Art. 317. Lampade elettriche portatili. Art. 318.
Le derivazioni a spina, compresi i
tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in
modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella
propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e
di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a monte
della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro,
per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Le macchine
ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da
circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento,
per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle
macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono
necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
Per i
lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni
del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso
di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.
Nei lavori in
luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse
metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore
a 50 Volta verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni
previste dal presente articolo e fornita da una rete a bassa tensione attraverso
un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Gli utensili elettrici
portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se
alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere l'involucro
metallico collegato a terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere
realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di
corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
Gli utensili elettrici
portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro
metallico esterno.
Gli utensili
elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella
incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in
moto e l'arresto.
Le lampade elettriche
portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati
o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre a
soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a
tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un
involucro di vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è
fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e
secondario, separati ed isolati tra di loro.
Capo VIII - Linee di contatto per trazione
elettrica.
Art. 319. Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia.
Art. 320. Altezza minima delle linee elettriche. Art. 321. Sostegni di sospensione dei conduttori. Art. 322. Cautele contro il contatto delle linee aeree con mezzi di
trasporto ordinari. Art. 323. Interruzione del circuito di alimentazione.
Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono
vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Le linee di
contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attività
soggette al presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle altre
leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal
piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
I sostegni di
sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono
essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle
parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri
elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m.3 dal
pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto di cui alle lettere
a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di
impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei
veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto,
devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione
di barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di
transito per i mezzi ordinari.
I circuiti
elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica
devono essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad
interrompere l'alimentazione della linea qualora si stabilisca una intensità di
corrente pericolosa.
Capo IX - Collegamenti elettrici a terra.
Art. 324. Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra.
Art. 325. Art. 326. Dispersore per la presa di terra. Art. 327. Prese di terra degli scaricatori. Art. 328. Verifiche periodiche.
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti
nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere usati
conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente verso terra e
comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri
quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i
tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16
millimetri quadrati purché non inferiori alla sezione dei conduttori del
circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il
danneggiamento e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti
metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante
saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Il dispersore per la
presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e
collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da
garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non
superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta.
Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve
presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e
alle particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le
prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece
ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di
acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra
sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
Ove tale risultato non
sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le
necessarie condizioni di sicurezza.
Per le prese di terra
degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a 326 relative
alla comune messa a terra delle masse metalliche. Inoltre i conduttori di terra
degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile, percorsi senza
brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro
sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati. Devono essere
adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari accorgimenti
in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e
pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal
funzionamento degli scaricatori.
Gli impianti di messa a terra
devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad
intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di
efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di
cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei
casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo
l'intervallo di due anni.
Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove
esistono pericoli di esplosione o di incendio.
Art. 329. Divieto di installazioni elettriche. Art. 330. Installazioni elettriche antideflagranti e di tipo stagno.
Art. 331. Art. 332. Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi.
Art. 333. Interruttore generale. Art. 334. Lavori sulle installazioni elettriche dei luoghi pericolosi.
Art. 335. Scariche elettrostatiche. Art. 336. Verifiche.
Non sono ammesse
installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli artt. 330 e 331, nei
luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle
installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi
chimici di produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di
sicurezza.
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia
necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o
dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere
installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i
relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme
della installazione, di tipo antideflagrante, dichiarati come tali dal
costruttore.
Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che
sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono
ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo
antideflagrante o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei
miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle
prescrizioni dell'articolo seguente.
Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può
essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie
munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a
chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare
una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse
e nei luoghi indicati nell'art.331 è ammesso l'impiego di lampade protette da un
robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il
portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In
questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e
protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle
lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante
per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o
chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.
Le linee che alimentano gli
impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331
devono essere provviste all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata
nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle
installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto
gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne
assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.
Nei luoghi contemplati dagli
articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di scariche elettrostatiche,
si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
Le installazioni elettriche previste dagli
articoli 330 e 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due
anni.
Capo XI - Schemi dell'impianto.
Art. 337. Esposizione schema dell'impianto. Art. 338. Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro
tensioni. Art. 339. Divieto di ingresso e avviso di pericolo. Art. 340. Chiusura delle officine e delle cabine non presidiate.
Art. 341. Illuminazione sussidiaria. Art. 342. Deposito di materiali nei locali destinati alle macchine ed
apparecchiature elettriche. Art. 343. Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica.
Art. 344. Lavori su parti in tensione. Art. 345. Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione. Art. 346. Art. 347. Art. 348. Esecuzione delle manovre o particolari operazioni. Art. 349. Art. 350.
Nelle officine e
cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto,
con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature
essenziali.
Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a
valori diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere
contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore della
tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la
tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità dei
conduttori.
Nei luoghi ove
esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita targa la
esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
Sulla porta
di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere esposto un avviso
indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre
ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute
chiuse a chiave.
Nei locali delle officine o
cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria
indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere
collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al
personale.
E' vietato depositare nei locali delle
officine e cabine elettriche ove esistano elementi dell'impianto, materiali,
indumenti ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio dell'impianto
stesso.
Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in
modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti
da corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli
stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta
tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali,
può costituire pericolo.
E' vietato eseguire lavori
su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è
superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se
continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a
1000 Volta, purché:
E' vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di
sicurezza previste nei comma b)e c) dell'articolo precedente, non sono
direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di
intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta
esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.
In ogni caso i lavori
non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato
alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.
La tensione non
deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se
non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano
ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci,
avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su
macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un
solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.
I
lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque
possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o
apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente
forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti,
pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e
ramponi.
I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente
isolante devono essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione
tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza dover afferrare il
fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto
alla impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle
pareti, ma appesi ad appositi ganci.
Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate
devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno
solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione
alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla
particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.
TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 351. Campo di applicazione. Art. 352. Affissioni di norme di sicurezza. Art. 353. Isolamento delle operazioni. Art. 354. Concentrazioni pericolose - segnalatori automatici. Art. 355. Indicazioni per i recipienti. Art. 356. Scarti e rifiuti. Art. 357. Pavimenti e pareti.
Agli effetti dell'applicazione
delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o
materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.
Nell'ingresso di ogni
stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione,
utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo
precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle
norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti
speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
Nei reparti e
presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che
presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le
istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
Le operazioni che
presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o
tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati,
adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
Nei
locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente
possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose
o nocive di gas vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o
tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata
ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi
indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi
costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e
avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti
frequenti controlli o misurazioni.
I recipienti nei quali
sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo di
rendere nota la natura e la pericolosità' del loro contenuto, portare le
indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che
li disciplina.
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti
di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque
nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.
I pavimenti e le pareti dei locali
destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla
conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti,
devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa
asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente
depositarsi.
Capo II - Materie e prodotti infiammabili o
esplodenti.
Art. 358. Riscaldamenti pericolosi e scintille. Art. 359. Lubrificazione. Art. 360. Riscaldamento dei locali e difesa contro i raggi solari.
Art. 361. Valvole di esplosione nei locali pericolosi. Art. 362. Produzione di diverse qualità di gas pericolosi. Art. 363. Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi
Art. 364. Art. 365.
Nella
fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od
esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la
presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le
macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel
loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille
devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e
relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.
Per la lubrificazione delle macchine o
parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o
infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano
luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle
caratteristiche delle materie stesse.
Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i
rischi indicati nell'art.358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da
evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano
raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose ivi esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti
negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi
solari.
Nei locali
di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei
solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli effetti esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da
intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto
l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione
devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
Negli
stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né
infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni
pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità
di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati
fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i
diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché
siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo
alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere
immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed
adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354,
quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione,
devono rispondere ai seguenti requisiti:
Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o
polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di
esplosione.
Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose.
Art. 366. Trasporto ed impiego. Art. 367. Investimenti da liquidi corrosivi. Art. 368. Spandimenti di liquidi corrosivi.
Il trasporto e l'impiego delle
materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi
con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la
attuazione della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a
disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a
quanto è stabilito nel Titolo X.
Negli stabilimenti o
luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere
predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente
o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
Nei casi in cui
esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati,
nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a
temperatura adeguata.
In caso di spandimento
di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o
con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati
con materie idonee.
Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti,
tossici e infettanti.
Art. 369. Maschere ed apparecchi respiratori. Art. 370. Isolamento locali. Art. 371. Pulizia locali ed attrezzature. Art. 372. Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti
o tossici.
Nei luoghi dove si
compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle
materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei
depositi o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre
emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al
personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi
protettori da usarsi in caso di emergenza.
I locali ed i luoghi nei quali sono
eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere
normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di
passaggio.
I locali o luoghi nei
quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti
indicati nell'art. 269, nonché, i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236
devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o
luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali
esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.
Art. 373. Fabbricazione, manipolazione o impiego.
Nella
fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti
quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati
mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto
delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o
comunque a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione.
TITOLO IX - Manutenzione e riparazione
Capo unico.
Art. 374. Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature. Art. 375. Lavori di riparazione e manutenzione. Art. 376. Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti
pericolosi.
Gli
edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi
accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di
conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle
necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti le macchine, gli
apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli
appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della
sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed
essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
Per l'esecuzione
dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate
attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione
dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.
I lavori di
riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti
fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad
impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano
necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere
adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei
lavoratori addettivi che delle altre persone.
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e
simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi
appropriati quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o
altri idonei dispositivi.
TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 377. Mezzi personali di protezione.
Il datore di lavoro fermo
restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente
decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni
effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di
protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono
stato di conservazione.
Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione.
Art. 378. Abbigliamento. Art. 379. Indumenti di protezione.
I lavoratori non devono usare sul luogo
di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura
delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo
per la incolumità personale.
Il datore di lavoro deve,
quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni
ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni
del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei
indumenti di protezione.
Capo III - Protezioni particolari.
Art. 380. Protezione dei capelli. Art. 381. Protezione del capo. Art. 382. Protezione degli occhi. Art. 383. Protezione delle mani. Art. 384. Protezione dei piedi. Art. 385. Protezione delle altre parti del corpo. Art. 386. Cinture di sicurezza. Art. 387. Maschere respiratorie.
Le lavoratrici che operano o che
transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei
capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provviste di
appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i
capelli in modo completo.
I lavoratori esposti a specifici
pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con
elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che
devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi
del sole.
I lavoratori esposti al pericolo
di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici,
corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o
schermi appropriati.
Nelle lavorazioni che presentano
specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle
mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati
mezzi di protezione.
Per la protezione dei piedi nelle
lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di
punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature
resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature
devono potersi sfilare rapidamente.
Qualora sia
necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi
adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
I lavoratori che sono esposti a
pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera
entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere
provvisti di adatta cintura di sicurezza.
I lavoratori esposti a specifici
rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a
disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in
luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
Capo IV - Soccorsi d'urgenza.
Art. 388. Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.
I
lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a
segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni,
comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni
di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi
d'urgenza.
TITOLO XI - Norme penali
Capo unico.
Art. 389. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti. Art. 390. Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti.
Art. 391. Contravvenzioni commesse dai preposti. Art. 392. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli
installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7,
sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni.
I preposti sono
puniti:
I lavoratori
sono puniti:
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TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Art. 393. Costituzione della commissione.
Art. 394. Compiti della commissione.
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Capo II - Deroghe.
Art. 395. Deroghe di carattere generale. Art. 396. Deroghe particolari. Art. 397. Tolleranze.
Le disposizioni del
presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici locali,
macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente alle attività
produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o
di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure di sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col
quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività
produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e
riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive
l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì,
per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi
di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal
decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è
effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.]
Gli Ispettorati del lavoro
competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole ditte che ne
facciano apposita richiesta deroghe temporanee per l'attuazione di determinate
norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine
preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione
delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per
altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di
prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.
Negli edifici, ed impianti preesistenti e
nelle macchine e loro parti già installate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici
minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari
circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.
Capo III - Verifiche e controlli.
Art. 398. Attribuzione dei compiti. Art. 399. Documentazione delle verifiche e dei controlli. Art. 400. Determinazione dei luoghi di lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i
controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti,
delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli
25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del
lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione,
alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la
natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facoltà,
sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con
proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale
specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.
I decreti
indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per l'esercizio
delle verifiche e dei controlli.
Dei
risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente
articolo debbono essere redatti verbali su foglio libretti conformi a modelli
approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I verbali
predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli
sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori
del lavoro.
I luoghi di lavoro
per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331
del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393.
Capo IV - Applicazione delle norme.
Art. 401. Vigilanza. Art. 402. Ricorsi. Art. 403. Registro infortuni. Art. 404. Statistica degli infortuni.
La vigilanza sull'applicazione del presente
decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione
dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti
su richiesta nelle successive visite di ispezione.
Le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le
disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia
disposta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e con le
modalità di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli
Ispettorati dei lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.
Le aziende soggette al presente
decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente
tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza
dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.
Su detto
registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui
all'art.393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica
professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni
deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di
lavoro.
L'Ispettorato del lavoro
provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli
infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che
saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I
datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei
termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonché a
fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni
altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.
Capo V - Disposizioni finali.
Art. 405. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in
materia.
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro
contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non
incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie
da questo non espressamente disciplinati.
Art. 406. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1.
gennaio 1956.
A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n.230, è
abrogato.
Tabella A - CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI DALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO (soppressa)