TITOLO I - Disposizioni generali
TITOLO II - Disposizioni particolari
TITOLO III - Disposizioni relative alle aziende agricole
TITOLO IV - Norme penali
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali
Titolo II: la denominazione del titolo è stata così sostituita dall'art. 33, comma 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 6: l'articolo è stato dapprima modificato dall'art. 33, comma 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato sostituito dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96.
Art. 7: l'articolo è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 9 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 242/96.
Art. 9: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 242/96.
Art. 10: l'articolo è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato sostituito dall'art. 16, comma 7 del D.Lgs. 242/96.
Art. 11: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 14: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 10 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 20: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma terzo è stato soppresso dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 242/96..
Art. 37: è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato sostituito dall'art. 16, comma 8 del D.Lgs. 242/96.
Art. 38: è stato abrogato dall'art. 16, comma 9 del D.Lgs. 242/96.
Art. 39: è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato sostituito dall'art. 16, comma 10 del D.Lgs. 242/96.
Art. 40: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 33, comma 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Il D.P.R. 303/1956 è stato emanato in base all'autorizzazione contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51; successivamente il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 11 del D.Lgs. 242/96.
Il testo è conforme alle rettifiche contenute nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142. La misura delle ammende è stata elevata di cinque volte ai sensi dall'art. 113, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in base all'art. 32, commi 1 e 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689. In base all'art. 27 del Codice penale le pene proporzionali non hanno limite massimo.
Art. 48: cfr. la Circolare (Min. Lavoro) 2 febbraio 1971, n. 144.
Art. 58, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 16 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente le lettere a), b), c) sono state sostituite dall'art. 16, comma 12 del D.Lgs. 242/96.
Art. 59, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 17 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente le lettere a), b) sono state modificate dall'art. 16, comma 13 del D.Lgs. 242/96.
Art. 60, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 18 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente la lettera b) è stata modificata dall'art. 16, comma 14 del D.Lgs. 242/96.
Allegato, voci 11 e 49: le voci sono state soppresse dall'art. 59 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto
corsivo
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione.
Art. 1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si
applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o
ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e
dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni
espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle
esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente
decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
Art. 2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si
applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili,
nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.
Sono
escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal
titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le
aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.
Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte
od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti
stessi.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a- attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c- fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art. 5. Obblighi dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a- osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b- usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c- segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d- non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.
TITOLO II - Disposizioni particolari
Art. 6. Altezza, cubatura e superficie.
1- I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nellarticolo 33, sono i seguenti:
a- altezza netta non inferiore a m. 3;
b- cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
1- I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
2- L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento allaltezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
3- Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
4- Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Art. 7. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico.
1- A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi [...] che non rispondono alle seguenti condizioni:
a- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c- essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
1- I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
2- Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
3- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
4- Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
5- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino allaltezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
6- Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
7- Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso.
8- L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
9- Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
10- Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
11- Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
12- Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
13- (13-bis). Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
Art. 8. Locali sotterranei.
E' vietato adibire al lavoro locali
chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del
precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o
semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si
deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione, alla illuminazione ed alla
protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con
l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive
e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate
le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Art. 9. Areazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1- Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
2- Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3- Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4- Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
Art. 10. Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro.
1- A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono unilluminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori
2- Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3- I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4- Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Art. 11. Temperatura dei locali.
La temperatura nei locali di
lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essi il grado di
umidità e il movimento dell'aria concomitanti.
La temperatura dei locali di
riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate
devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si
deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezioneî.
Art. 12. Apparecchi di riscaldamento.
Gli apparecchi a fuoco
diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di
cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di
valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
Art. 13. Umidità.
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende
industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni
di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le
esigenze tecniche.
Art. 14. Locali di riposo.
1- Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2- La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3- I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4- Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5- Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6- L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7- Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
Art. 15. Pulizia dei locali.
Il datore di lavoro deve mantenere
puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile,
fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della
polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
Art. 16. Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di
lavoro.
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di
pioggia e di quelle di altra provenienza.
Art. 17. Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di
lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali
solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi
possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate
dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
Capo II - Difesa dagli agenti nocivi.
Art. 18. Difesa dalle sostanze nocive.
Ferme restando le norme di
cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le
materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano
proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se
sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a
tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta
che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui
all'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero
547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano
essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere
accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione.
I recipienti e gli apparecchi che servono
alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili
di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
Art. 19. Separazione dei lavori nocivi.
Il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le
lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i
lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
Art. 20. Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.
Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di
qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
[...].
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas,
vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.
Art. 21. Difesa contro le polveri.
Nei lavori che danno luogo
normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro
è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di
lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura
delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia
possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare
procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di
aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le
misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del
materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del
materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la
eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse
possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei
lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non
esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e
non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del
lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma
precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali
di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma
terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti
a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
Art. 22. Difesa dalle radiazioni nocive.
Il datore di lavoro deve
provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi,
ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre
misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono
accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere
atti a proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere
i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed
indumenti idonei.
Art. 23. Difesa contro le radiazioni ionizzanti.
Nei procedimenti
lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono
radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le
radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della
Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze
che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le
misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della
loro intensità, nonché della entità e della durata della esposizione e della
estensione della superficie corporea esposta.
Il datore di lavoro è tenuto
altresì a provvedere affinché i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi
proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.
Art. 24. Rumori e scuotimenti.
Nelle lavorazioni che producono
scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.
Art. 25. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
E' vietato
far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in
fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata
preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita,
oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o
con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza,
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
Art. 26. Mezzi personali di protezione.
I mezzi personali di
protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio,
devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un
numero.
Art. 27. Pronto soccorso.
Nelle aziende industriali, e in quelle
commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono
essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto
soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il
lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità,
saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.
Art. 28. Pacchetto di medicazione.
Sono obbligate a tenere un
pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle
condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali
che occupano più di 25 dipendenti.
Art. 29. Cassetta di pronto soccorso.
Sono obbligate a tenere una
cassetta di pronto soccorso:
a- le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b- le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c- le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d- le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
Art. 30. Camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera
di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando
siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le
attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del
lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende
di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la
camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50
dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a
norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.
La camera di
medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve
essere convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda
e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e
per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Art. 31. Decentramento del pronto soccorso.
Nei complessi
industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto
soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle
cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che l'azienda oltre a disporre
del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituire altri localizzati
nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso,
quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati
del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero
degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di
pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di
medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite
nei vari reparti presentino rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro può
altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di
pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità
delle lavorazioni.
rt. 32.
Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al
successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello
indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si
può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di
soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29
e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di
infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali,
degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
Art. 33. Visite mediche.
Nelle lavorazioni industriali che
espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque
nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono
essere visitati da un medico competente:
a- prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b- successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di
rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi
da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex art. 21
della L. 23 dicembre 1978, n. 833 può prescrivere la esecuzione di particolari
esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per
l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.
Art. 34.
I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello
stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro
[(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
delle Unità sanitarie locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833], a
rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche
previste dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì
obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste
nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le
lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le
condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del
lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono
addetti.
Art. 35.
Il datore di lavoro può essere autorizzato
dall'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex art. 21 della L. 23
dicembre 1978, n. 833] a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli
più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al
doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano
tali da diminuire notevolmente i periodi igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale o
dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate,
ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
Capo IV - Servizi igienico-assistenziali.
Art. 36. Acqua.
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate
vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la
conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche
atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Art. 37. Docce.
1- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
2- Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3- I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4- Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Art. 38. Docce.
[....].
Art. 39. Gabinetti e lavabi.
1- I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2- Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
Art. 40. Spogliatoi e armadi per il vestiario.
1- Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2- Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
3- I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4- Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5- Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6- Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
Art. 41. Refettorio.
Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i
lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si
trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti
destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori
devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda. Il
pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed
imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non
sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i
pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla
refezione.
Art. 42. Conservazione vivande e somministrazione bevande.
Ai
lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
E' vietata la
somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno
dell'azienda.
E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità
di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
Art. 43. Locali di ricovero e di riposo.
Nei lavori eseguiti
normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale
in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei
riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
Art. 44. Dormitori stabili.
I locali forniti dal datore di lavoro
ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di
abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono
essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in
quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina,
in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per
gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato
l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele
che saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro.
I dormitori per gli
uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i
fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato
l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50
individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria
contenente almeno due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla
presenza di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di
essi.
Art. 45. Dormitori di fortuna.
Per i lavori in aperta campagna,
lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il
datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente
contro gli agenti atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi
i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono
essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto
o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che
siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
Art. 46. Dormitori temporanei.
Quando la durata dei lavori ecceda
i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori
mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni
equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti
condizioni:
a- gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
b- essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 30 metri attorno;
c- essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
d- avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
f- essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
g- nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La
superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per
persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o
una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e
coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal
quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo
con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori,
latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
Art. 47. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali.
Le
installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni,
alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per
i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del
datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
Art. 48. Notifiche all'ispettorato del lavoro.
Chi intende
costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a
lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3
operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera
raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una
descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle
stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni
di massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli
impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per
l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del
lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele che possono essere
necessarie per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi
col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato
del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli
interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro
responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
TITOLO III - Disposizioni relative alle aziende agricole
Art. 49. Aziende e lavori soggetti al presente titolo.
Le
disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si
compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di
carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti
esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al
governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende
agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi
direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi,
anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Art. 50. Abitazioni e dormitori.
Ferme restando le disposizioni
relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di
lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
a- grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b- capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
E'
fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né
periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri
dal centro abitato, per qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.
E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati
ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col
mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Art. 51. Dormitori temporanei.
Le costruzioni fisse o mobili,
adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di
carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le
costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto.
L'Ispettorato del
lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti
dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione
alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
Art. 52. Acqua.
Per la provvista, la conservazione e la
distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
Art. 53. Acquai e latrine.
Le abitazioni stabili assegnate dal
datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di
acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli
abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi
e dalle condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono
essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
I
locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di
abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
Art. 54. Stalle e concimaie.
Le stalle non devono comunicare
direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle
siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da
impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile
ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi
in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme
consigliate dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non
devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25
metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture
dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione,
non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
Art. 55. Locali sotterranei.
E' vietato eseguire in locali
sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale
indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle
cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In
tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.
Art. 56. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi.
Le aziende che
occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di
cui all'art. 27 ; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende
devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla
custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio
delle malattie infettive.
Art. 57.
Nelle attività concernenti il diserbamento, la
distribuzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la
distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si
adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque
nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni
contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei
lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere
applicate le disposizioni di cui all'art. 26.
TITOLO IV - Norme penali
Art. 58. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a- con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;
b- con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6, 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;
c- con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32, 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.
d- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.
Art. 59. Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono
puniti:
a- con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2, 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
b-con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9, comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, [....], 50 primo comma.
Art. 60. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I lavoratori
sono puniti:
a-con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;
b- con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), [....], 41 quarto comma.
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 61. Deroghe di carattere generale.
Le disposizioni del
presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art. 393 del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti,
preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed
agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive
per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.
Art. 62. Deroghe particolari.
Gli Ispettori del lavoro competenti
per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano
apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del
presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette
norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi
eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.
Capo II - Applicazione delle norme.
Art. 63. Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione del presente
decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le
aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro,
dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello
Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le
Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei
propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente
decreto.
Art. 64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di
visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le
relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di
prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di
chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in
esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro
hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di
chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute
a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono
mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti
dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
Art. 65. Prescrizioni.
Le prescrizioni impartite dagli ispettori
del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in
sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal
datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al
quale viene consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a
conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle
successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o
la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio
di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
Art. 66. Ricorsi.
Le disposizioni impartite da gli ispettori del
lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le
disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia
disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine e con le
modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni adottate dagli
Ispettori del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
Art. 67. Contravvenzioni.
I verbali di contravvenzione devono
determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni
e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il
processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e firmato da
lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal
lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene
contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo
verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
Art. 68. Coordinamento della vigilanza.
Nulla è innovato per
quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei
provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
I
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio,
dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per
coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del
lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle
aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive
oppure di danni o di incomodi al vicinato.
In caso di dissenso fra gli
uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei
provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato,
sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Capo III - Disposizioni finali.
Art. 69. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in
materia.
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle
vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili
con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non
espressamente disciplinati.
Art. 70. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1
luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per igiene del
lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
ALLEGATO | ||
| Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) | ||
| Causa del rischio | Lavorazioni o categorie di lavoratori | Periodo visite |
| 1. Antimonio, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dell'antimonio; | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla produzione di colori, vernici e mastici; | Id. | |
| d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri; | Id. | |
| e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi; | Id. | |
| f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica; | Id. | |
| g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma; | Id. | |
| h) alla tintura e stampaggio dei tessuti. | Id. | |
| 2. Arsenico, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dell'arsenico; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) ai lavori di pulitura, verniciatura e smaltatura; | Id. | |
| d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro; | Id. | |
| e) alla tintura dei filati e dei tessuti; | Id. | |
| f) alla concia delle pelli. | Id. | |
| 3. Bario e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del bario; | Annuale | |
| b) alla produzione degli ossidi e dei sali. | Id. | |
| 4. Berillio, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del berillio; | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Trimestrale | |
| c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti; | Id. | |
| d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari. | Semestrale | |
| 5. Cadmio, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del cadmio; | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla cadmiatura; | Id. | |
| d) alla fabbricazione degli accumulatori; | Id. | |
| 6. Cromo, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del cromo; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla cromatura; | Id. | |
| d) alla concia delle pelli. | Id. | |
| 7. Fosforo e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del fosforo; | Trimestrale | |
| b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali; | Id. | |
| c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo. | Id. | |
| 8. Manganese, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del manganese; | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla fabbricazione di pile a secco; | Id. | |
| d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti; | Id. | |
| e) alla produzione dei fiammiferi; | Id. | |
| f) alla saldatura con elettrodi al manganese. | Id. | |
| 9. Mercurio, amalgame e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del mercurio; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione delle amalgame e dei composti; | Id. | |
| c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono alla azione del mercurio); | Semestrale | |
| d) alla lavorazione del pelo per capelli (secretaggio); | Trimestrale | |
| e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali; | Id. | |
| f) alla lavorazione in nero del feltro secretato; | Id. | |
| g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio; | Semestrale | |
| h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio; | Trimestrale | |
| i) alla fabbricazione di inneschi; | Id. | |
| l) al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero; | Id. | |
| m) all' impiego di pompe e mercurio; | Semestrale | |
| n) all' impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici di mercurio; | Trimestrale | |
| o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio e composti; | Id. | |
| 10. Nichel, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla raffinazione del nichel; | Semestrale | |
| b) alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile; | Mensile | |
| 11. Piombo, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del piombo; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici; | Id. | |
| d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei materiali piombiferi; | Id. | |
| e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere; | Id. | |
| f) alla composizione tipografica a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia); | Semestrale | |
| g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi; | Trimestrale | |
| h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori; | Id. | |
| i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo; | Id. | |
| l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura; | Id. | |
| m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, conduttoue ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero; | Id. | |
| n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche; | Id. | |
| o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo; | Id. | |
| p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo; | Semestrale | |
| q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi; | Trimestrale | |
| r) all'industria caramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere); | Id. | |
| s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero; | Semestrale | |
| t) alla produzione della gomma, guttaperga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo); | Id. | |
| u) alla lavorazione della gomma piombifera. | Id. | |
| 12. Selenio, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del selenio: | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma. | Id. | |
| 13. Vanadio, leghe e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del vanadio; | Semestrale | |
| b) alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al ricupero delle ceneri relative; | Id. | |
| c) alla preparazione delle leghe e dei composti; | Id. | |
| d) all'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali; | Id. | |
| e) alla preparazione delle miscele per a fabbricazione del vetro. | Id. | |
| 14. Bromo e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del bromo; | Trimestrale | |
| b) all'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali. | Id. | |
| 15. Cloro e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del cloro e dello acido cloridrico; | Trimestrale | |
| b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali; | Id. | |
| c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico; | Id. | |
| d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico. | Semestrale | |
| 16. Fluoro e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione dei composti del fluoro; | Id. | |
| c) alla incisione del vetro; | Id. | |
| d) alla preparazione della criolite artificiale; | Id. | |
| e) alla elettrolisi dell'allumina con impianto di criolite. | Id. | |
| 17. Iodio e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dello iodio; | Trimestrale | |
| b) alla preparazione dei composti. | Id. | |
| 18. Acido cianidrico e composti | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno; | Trimestrale | |
| b) alla derattizzazione e disinfestazione; | Id. | |
| c) alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale); | Id. | |
| d) alla depurazione chimica del gas illuminante; | Id. | |
| e) alle operazioni di galvanoplastica; | Id. | |
| f) alle operazioni di tempera e di cementazione; | Id. | |
| g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei disocianati organici). | Id. | |
| 19. Acido nitrico e gas nitrosi | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dell'acido nitrico; | Trimestrale | |
| b) alla produzione della nitrocellulosa; | Id. | |
| c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione; | Id. | |
| d) alla produzione di coloranti azoici; | Id. | |
| e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli; | Semestrale | |
| f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco. | Trimestrale | |
| 20. Cloropicrina (nitrocloroformio) | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione della cloropicrina; | Trimestrale | |
| b) alla distribuzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale). | Id. | |
| 21. anidride solforosa | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dello zolfo; | Semestrale | |
| b) alla produzione dell'anidride solforosa; | Id. | |
| c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili; | Id. | |
| d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in generale; | Id. | |
| e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale; | Trimestrale | |
| f) alla fusione dell'elektron. | Semestrale | |
| 22. Acido solforico | Lavoratori addetti: | |
| a) al carbonissaggio delle lane; | Semestrale | |
| b) al decapaggio dei metalli; | Id. | |
| c) alla produzione dello zinco elettrolitico; | Id. | |
| d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii; | Id. | |
| e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche. | Id. | |
| 23. Idrogeno solforato | Lavoratori addetti: | |
| a) alla raffinazione degli olii minerali; | Semestrale | |
| b) alla filatura della viscosa; | Id. | |
| c) alla vuotatura dei pozzi neri. | Id. | |
| 24. Cloruro di zolfo | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del cloruro di zolfo; | Semestrale | |
| b) alla vulcanizzazione della gomma. | Id. | |
| 25. Ossido di carbonio | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; | Semestrale | |
| b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine; | Id. | |
| c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma; | Id. | |
| d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; | Id. | |
| e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio. | Id. | |
| 26. Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato. | Mensile | |
| 27. Tetracloruro di carbonio | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del tetracloruro di carbonio; | Semestrale | |
| b) all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente; | Id. | |
| c) alla carica degli estintori; | Id. | |
| d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon). | Id. | |
| 28. Solfuro di carbonio | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione di solfuro di carbonio; | Trimestrale | |
| b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente; | Id. | |
| c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto; | Id. | |
| d) alla vulcanizzazione della gomma; | Id. | |
| e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale. | Id. | |
| 29. Aldeide formica e acido formico | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico; | Semestrale | |
| b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle; | Id. | |
| c) alla fabbricazione dei compensati di legno; | Id. | |
| d) al trattamento antipiega dei tessuti. | Id. | |
| 30. Etere di petrolio e benzina | Lavoratori addetti: | |
| a) alla distillazione e raffinazione del petrolio; | Semestrale | |
| b) alla preparazione delle miscele di benzina; | Id. | |
| c) alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina. | Id. | |
| 31. Piombo tetraetile | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione del piombo tetraetile; | Settimanale | |
| b) alla etilazione della benzina; | Mensile | |
| c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata. | Trimestrale | |
| 32. Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati | Lavoratori addetti: | |
| a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati; | Trimestrale | |
| b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali; | Semestrale | |
| c) all'impiego di solventi contenenti glicoli; | Id. | |