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Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di
esercizio
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 5. -
Gestione dell'ernergenza in caso di incendio
Art. 6. -
Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art.
7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza
Art. 8. - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 9. - Entrata in vigore
ALLEGATO I - Linee guida per la valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi di lavoro
ALLEGATO II - Misure intese a ridurre la probabilita' di insorgenza degli incendi
ALLEGATO III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
ALLEGATO IV - Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
ALLEGATO V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
ALLEGATO VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
ALLEGATO VII - Informazione e formazione antincendio
ALLEGATO VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
>ALLEGATO IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività
ALLEGATO X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n 577;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto
disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1- La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2- Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3- La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4- Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:
a- livello di rischio elevato;
b- livello di rischio medio;
c- livello di rischio basso.
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1- All'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a- ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b- realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d- assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
f- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
g- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
f- Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1- Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1- All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2- Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
1- All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2- I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3- I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4- Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
1- I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
1- Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2- Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
1- Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1.1 - GENERALITA'
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri
generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di
altre metodologie d consolidata validità.
1.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
° PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
° RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
° VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di
prendere i provvedimenti che sono' effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
° la prevenzione dei rischi;
° l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
° la formazione dei lavoratori;
° le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei rischi costituisce uno
degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è
possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del
possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto
delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
626.
La valutazione dei rischio di incendio tiene conto:
a- del tipo di attività;
b- dei materiali immagazzinati e manipolati;
c- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d- delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
f- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
g- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
b- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c- a eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d- valutazione del rischio residuo di incendio;
f- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali
combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati
in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo
potenziale poiché, essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono
facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi
sono:
° vernici e solventi infiammabili;
° adesivi infiammabili;
° gas infiammabili;
° grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio. materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
° grandi quantità di manufatti infiammabili;
° prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
° prodotti derivati dalla lavorazione dei petrolio;
° vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere
presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause
potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.
Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A
titolo esemplificativo si citano:
° presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura,
° saldatura;
° presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
° presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e
° utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
° uso di fiamme libere;
° presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le nonne di buona tecnica.
1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI
A RISCHI DI INCENDIO
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna
persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli
luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a
garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia
considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi
particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il
tipo di attività nel luogo di lavoro.
A titolo di esempio si possono citare
i casi in cui:
° siano previste aree di riposo;
° sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
° siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata
° siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
° siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
° siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare dei pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
Per
ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa
essere:
° eliminato;
° ridotto;
° sostituito con alternative più sicure;
° separato o protetto dalle altre parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora noti siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze
infiammabili c/o combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di
una o più delle seguenti misure:
° rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
° sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
° immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove raticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
° rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
° riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
° miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore
Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti
provvedimenti:
° rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
° schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
° installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
° controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
° controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche,
° riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
° pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
° adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
° identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
° divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
Sulla
base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio
di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello
può essere basso, medio o elevato.
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Si intendono a rischio di
incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono
scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo
sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Si intendono a rischio
di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
° per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le
condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo
di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione
delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio
di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
° aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
° aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
° aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
° edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a- molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b- una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi
a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza
di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,
l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie
delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di
incendio elevato.
1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE, DI SICUREZZA
Nelle attività
soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili
dei fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in
particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei
materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di
rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate
in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti
attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse
applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle
misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
Qualora
non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato,
si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale
l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate
compensative:
A) VIE DI ESODO
1- riduzione dei percorso di esodo;
2- protezione delle vie di esodo;
3- realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4- installazione di ulteriore segnaletica;
5- potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6- messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7- incremento dei personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8- limitazione dell'affollamento.
B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
1- realizza ione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
2- installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
1- nstallazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2- riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
3- minstallazione di impianto. automatico di rivelazione incendio;
4- miglioramento dei tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
5- nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1- predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
2- emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3- controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4- realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
Nella
redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:
° la data di effettuazione della valutazione;
° i pericoli identificati;
° i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
° le conclusioni derivanti dalla valutazione.
1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
procedura dì valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in
relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.
Il luogo di
lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le
misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione dei rischio siano
affidabili.
La valutazione dei rischio deve essere oggetto dì revisione se
c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o
depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.
2.1 - GENERALITA'
All'esito della valutazione dei rischi devono
essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità
di insorgenza degli incendi:
A) MISURE DI TIPO TECNICO:
° realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
° messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
° realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
° ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
° adozione di dispositivi di sicurezza.
B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE:
° rispetto dell'ordine e della pulizia;
° controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
° informazione e formazione dei lavoratori.
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIU' COMUNI
A titolo
esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:
a- deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b- accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c- negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
d- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
e- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
f- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
g- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
h- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
l- presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
m- negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
n- nadeguata formazione professionale dei personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:
° deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
° utilizzo di fonti di calore;
° impianti ed apparecchi elettrici;
° presenza di fumatori,
° lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
° rifiuti e scarti combustibili;
° aree non frequentate.
2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE
COMBUSTIBILI
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali
infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente
necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di
esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi
locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili,
quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per
esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base
acquosa).
Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in
luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al
fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
I
lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono
essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I
lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e
delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.
I
materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi
ripostigli o locali.
2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
I generatori di calore devono
essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma,
devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere
sotto controllo le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di cucine,
forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di
grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere
utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di intercettazione dì emergenza dei combustibile
deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.
2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
I lavoratori devono
ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti
elettrici.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di
una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza
strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili
danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da
personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili ed
infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi, di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO
Per
quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le
cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure
precauzionali, quali ad esempio:
a- il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;
b- il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
c- il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;
d- le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili
deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla
corretta alimentazione.
2.7 - PRESENZA DI FUMATORI
Occorre identificare le aree dove il
fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la
mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione
portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.
I portacenere non
debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente
combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti
materiali facilmente combustibili od infiammabili.
2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE
A titolo
esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in
considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione:
a- accumulo di materiali combustibili;
b- ostruzione delle vie di esodo;
c- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
d- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che
l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della
giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le
misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro,
sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano
condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere
prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere).
Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di
preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato
rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre mettere a disposizione
estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme
antincendio esistente.
Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo
deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi
che non ci siano materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono
essere depositate in luogo sicuro e ventilato.
I locali ove tali sostanze
vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di
ignizione.
Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si
impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non
devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di
lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e
ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme
deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di
manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas
combustibile.
2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
I rifiuti non
devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo
(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di
ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni
scarto o rifiuto deve essere. rimosso giornalmente e depositato in un'area
idonea preferibilmente fuori dell'edificio.
2.10 - AREE NON FREQUENTATE
Le aree dei luogo di lavoro che
normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed
ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato
rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non
essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro
l'accesso di persone non autorizzate.
2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I lavoratori addetti
alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di
lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza
antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché
il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via
esemplificativa, possono essere le seguenti:
a- controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
b- controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
c- controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
e- controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
f- controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla
prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a
conoscenza.
3.1 - DEFINIZIONI
Ai fini dei presente decreto si definisce:
° AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
° LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio
° PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
° USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a- uscita che immette direttamente in un luogo sicuro
b- uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c- uscita che immette su di una scala esterna.
3.2 - OBIETTIVI
Ai fini dei presente decreto, tenendo conto della
probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire
che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un
percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre
tenere presente:
° il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza.
° dove si trovano le persone quando un incendio accade;
° i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
° il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai fini
dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre
seguire i seguenti criteri:
a- ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c- dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
° 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
° 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
° 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
a- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
b- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per
quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da
percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i
valori sottoriportati:
° 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
° 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
° 12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso
a- quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
b- le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso;
c- deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
d- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
e- le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
f- ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta
della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto
precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi
nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
° frequentato da pubblico;
° utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
° utilizzato quale area di riposo;
° utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono. essere adottate le distanze maggiori.
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni
è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a
tale principio sussistono quando:
a- l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b- nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c- a lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
L (metri) = ( A / 50 ) x 0,60 p>in cui.
° "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
° il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
° 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va
arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve
essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima
di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e
deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto'
sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio o basso.
ESEMPIO 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva
delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da
0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
ESEMPIO 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di
piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non
superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di
disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono
essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non
superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a
luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo
piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non
ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
A) Se le scale servono un solo
piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non deve
essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano
terra,, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella
delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza
complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani
contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di
edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la
larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:
L(metri) = ( A* / 50 ) x 0,60
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal
1É piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
| Affollamento | 1. | piano | = 60 persone |
| " | 2. | " | = 70 " |
| " | 3. | " | = 70 " |
| " | 4. | " | = 80 " |
| " | 5. | " | = 90 " |
3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai
punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi
architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per guanto
attiene l'evacuazione dei luogo di lavoro, può essere limitato mediante
l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi
a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti
impedimenti architettonici o urbanistici:
a- risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.
b- riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,
c- realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d- realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti.
e- installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI
USCITA
A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI
° Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
° provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
° installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B) ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI
La velocità di
propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può
influenzare notevolmente la sicurezza globale dei luogo di lavoro ed in
particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di
uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che
consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al
fuoco.
C) SEGNALETICA A PAVIMENTO
Nel caso in cui un percorso di esodo
attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente
definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI
Le scale a
servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti
in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un
incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione
dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le
scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani
interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a
servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che
interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte
resistenti al fuoco.
E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE
Dove è prevista una scala esterna,
è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento
dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da
porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è
ubicata la scala.
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VILE DI USCITA
Le porte
installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano,
devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre
cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di
sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è
obbligatoria quando:
a- l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b- a porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c- a porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le
porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non
dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita
e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare
difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono
circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono
essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
° dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
° dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
° di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio;
° di un comando manuale.
3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
Il datore di lavoro o
persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che
le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo
le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti
accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono
essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria
l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta
dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si
possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi
a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori
devono essere a conoscenza dei particolare sistema di apertura ed essere
capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una porta scorrevole
non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.
Tale tipo
di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e
può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente
segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione
elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata
in corrispondenza di una uscita di piano.
Qualora sia previsto un tale
tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia
installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
Le vie di uscita e
le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica
conforme alla vigente normativa
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita,
inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo
sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in
assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di
illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione di rete.
3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo le vie
di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono
costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si
riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di
uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
° apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
° apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
° apparecchi di cottura;
° depositi temporanei di arredi;
° sistema di illuminazione a fiamma libera;
° deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.
4.1 - OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la rivelazione
degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di
lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la
loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione
dei luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
Nei piccoli luoghi
di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme
può essere semplice.
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello
stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre
circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro.
Il percorso per poter raggiungere una
di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m.
Qualora tale
sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema
di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa
tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri
strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori
ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli.
Il percorso
massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi
punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere
utilizzati dalle persone durante l'esodo.
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di
allarme deve essere di tipo elettrico,
Il segnale di allarme deve essere
udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove
l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può
essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è
sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche
segnalazioni ottiche.
I segnali ottici non possono mai essere utilizzati
come unico mezzo di allarme.
4.4 - PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme
sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione
totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un
sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più
fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è
notevole presenza di pubblico.
A) EVACUAZIONE IN DUE FASI
Un sistema di allarme progettato per una
evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo
nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le
altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta
intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione
totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve
essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale
circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.
B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
Un sistema di allarme basato
sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione
(continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente
sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e
messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato
dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il
segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti
al di sopra dei piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si
provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti
(con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può
essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di
spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO
Negli
ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso
necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla
gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano
tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di
primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese
per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente
sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento
di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato,
che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti.
Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
Lo scopo della
rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in
tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la
situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di
lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere
sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle
persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive,
l'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere
normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di
esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere
l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura
compensativa.
Un impianto automatico, di rivelazione può essere previsto
in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere
scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene
attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a
comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante
non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi
particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per
quanto attiene gli allarmi:
° installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
° installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
° miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
° installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai fini del presente
decreto, gli incendi sono classificati come segue:
° incendi di classe A : incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;
° incendi di classe B : incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
° incendi di classe C incendi di gas;
° incendi di classe D incendi di sostanze metalliche.
INCENDI DI
CLASSE A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più
comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli
estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di
estinzione ad acqua.
INCENDI DI CLASSE B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più
comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride
carbonica.
INCENDI DI CLASSE C
L'intervento principale contro tali incendi è
quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o
otturando la falla.
A tale proposito si richiama il fatto che esiste il
rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di
intercettare il flusso del gas.
INCENDI DI CLASSE D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati
per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche
che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre
utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente
addestrato.
INCENDI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
Gli
estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da
polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
La scelta degli estintori
portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la
capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori
indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai
criteri di seguito indicati:
° il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
° la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
° la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta dei loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe dì incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
| TABELLA I | |||
| tipo di estintore | superficie protetta da un estintore | ||
| rischio basso | rischio medio | rischio elevato | |
| 13A - 89B | 100 m2 | - | - |
| 21A - 113B | 150 m2 | 100 m2 | - |
| 34A - 144B | 200 m2 | 150 m2 | 100 m2 |
| 55A - 233B | 250 m2 | 200 m2 | 200 m2 |
5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI
In
relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti dì spegnimento fissi,
manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di
estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di
incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve
comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del
fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono
impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo
fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad
elevato rischio di incendio
La presenza di impianti automatici riduce la
probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella
valutazione del rischio globale. Qualora coesistano un impianto di allarme ed
uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.
5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO
Gli estintori
portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in
prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi
antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le
vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve
consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il
getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento
di tipo manuale deve essere' evidenziata con apposita segnaletica.
6.1 - GENERALITA'
Tutte le misure di protezione antincendio
previste:
° per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
° per l'estinzione degli incendi;
° per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
° SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
° CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
° MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
° MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
° MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
6.3 - VIE DI USCITA
Tutte quelle parti del luogo di lavoro
destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere
sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da
ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso
di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente
controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere
riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente
rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle
porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente
controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano
regolarmente.
Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il
controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo
di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di
chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare
che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente.
Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica
direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne
la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste
per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli
impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di
buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il
datore di lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il
datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a
quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita
da personale competente e qualificato.
7.1 - GENERALITA'
E' obbligo del datore di lavoro fornire ai
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della
prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve
provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
rischi di incendio legati all'attività svolta;
a- rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
b- misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
° osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
° divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
° modalità di apertura delle porte delle uscite:
° ubicazione delle vie di uscita;
a- procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
° azioni da attuare in caso di incendio;
° azionamento dell'allarme;
° procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
° modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
a- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
b- il nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione
dei rischi, essere fornita ai lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere
aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del
luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa
apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli
addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a
conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro,
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti
antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori esposti a
particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio
gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma
libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.
Tutti i
lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica
formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai
sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del
piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono
partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno,
per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei
luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
° percorrere le vie di uscita
° identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
° identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
° identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili
dei fuoco.
I lavoratori devono partecipare l'esercitazione e qualora
ritenuto opportuno, anche il pubblico.
Tali esercitazioni non devono
essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od
inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui
presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di
lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto
un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni
l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino
ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il
percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per
controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su
eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto
non appena:
° una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
° si sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori;
° siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO
L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai
lavoratori predisponendo' avvisi scritti che riportino le azioni essenziali
che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni,
cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di
uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente
visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati
anche in lingue straniere.
8.1 - GENERALITA'
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra
l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e
tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
a- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d- specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
I fattori da tenere
presenti nella compilazione dei piano di emergenza e da includere nella
stesura dello stesso sono:
° le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
° il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
° il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
° i lavoratori esposti a rischi particolari;
° il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
° il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f- le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi
a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di
lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari
diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di
lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano
deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
° le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
° il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
° l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
° l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
8.3.1 - GENERALITA'
Il datore di lavoro deve individuare le
necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione
delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del
luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che
possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere
presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con
arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili,
il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro
invalidità.
8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED A
QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA
Nel predisporre il piano di emergenza, il
datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili
che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli
ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee
misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti
oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in
caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITA' O UDITO MENOMATO O
LIMITATO
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con
visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In
caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente
idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata
o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme.
In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI
Persone disabili possono
utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o
è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto
il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di
evacuazione.
9.1 - GENERALITA'
I contenuti minimi dei corsi di formazione per
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed
al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta
a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli
di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei
corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti previsti nel presente
allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a
specifiche situazioni di rischio.
9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione
di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente
decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di
attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b- fabbriche e depositi di esplosivi;
c- centrali termoelettriche;
d- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
f- impianti e laboratori nucleari;
g- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
h- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
i- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
l- alberghi con oltre 200 posti letto;
m- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
n- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
o- uffici con oltre 1000 dipendenti;
p- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
q- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.
9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo
esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale
categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e
dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le
condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e
ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione
dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del
corso A.
9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
° Principi della combustione;
° prodotti della combustione;
° sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
° effetti dell'incendio sull'uomo;
° divieti e limitazioni di esercizio;
° misure comportamentali.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
° Principali misure di protezione antincendio;
° evacuazione in caso di incendio;
° chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
° Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
° istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
° Principi sulla combustione e l'incendio;
° le sostanze estinguenti;
° triangolo della combustione;
° le principali cause di un incendio;
° rischi alle persone in caso di incendio;
° principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)° Le principali misure di protezione contro gli incendi;
° vie di esodo;
° procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
° procedure per l'evacuazione;
° rapporti con i vigili dei fuoco;
° attrezzature ed impianti di estinzione;
° sistemi di allarme;
° segnaletica di sicurezza;
° Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
° presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
° esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
° Principi sulla combustione;
° le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
° le sostanze estinguenti;
° i rischi alle persone ed all'ambiente;
° specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
° l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
° l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
° Misure di protezione passiva;
° vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
° attrezzature ed impianti di estinzione;
° sistemi di allarme;
° segnaletica di sicurezza;
° impianti elettrici di sicurezza;
° illuminazione di sicurezza.
3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
° Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
° procedure da adottare in caso di allarme;
° modalità di evacuazione;
° modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
° collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
° esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.
4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
° Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
° presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
° esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b- fabbriche e depositi di esplosivi;
c- centrali termoelettriche;
d- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
f- impianti e laboratori nucleari;
g- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
h- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
i- aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
l- alberghi con oltre 100 posti letto;
m- ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani,
n- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
o- uffici con oltre 500 dipendenti;
p- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
q- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
a- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
b- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.