Visto l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'individuazione delle procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui all'art. 4, comma 2;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Art. 1 - Le piccole e medie imprese di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, tenuto
conto della natura del rischio, possono utilizzare il modello allegato al
presente decreto, per la redazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del
citato decreto legislativo. del decreto in questione, intendono assumere
personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e
protezione).
Altro obiettivo conseguibile è quello di documentare che la
valutazione dei rischi è stata fatta nel rispetto dei criteri formali
(coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione,
consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità,
congruenza, programmazione delle misure, ecc.) che la legge prescrive al
riguardo.
Il modello che segue è stato messo a punto per agevolare i datori di lavoro
esercenti piccole e medie imprese nella redazione del documento di cui all'art.
4 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242.
Va chiarito, preliminarmente, che
esso non sostituisce il processo di valutazione dei rischi dell'art. 4 comma 1
del suddetto decreto, né costituisce una linea guida per effettuare tale
valutazione, anche se fa propri, implicitamente, alcuni dei criteri che si
ritengono essenziali per la buona riuscita di tale processo.
In particolare
esso è indirizzato alle aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da
una bassa incidenza di rischio.
Questa traccia deve, in ogni caso, essere
considerata un riferimento non obbligatorio, che il datore di lavoro, se vuole,
può utilizzare come guida alla compilazione della già richiamata relazione.
L'imprenditore che intende servirsi di questo modello tenga presente che
esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione di
volta in volta suggerita, sempreché tale modello sia idoneo ad illustrare la
reale situazione aziendale.
Esso consente al datore di lavoro di documentare
che in azienda è stato attuato (naturalmente nei modi congruenti con l'entità
dell'azienda e dei corrispondenti fattori di rischio) un sistema per tenere
sotto controllo i rischi (esso sarà utile in particolare a quei datori di lavoro
che, in forza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto in questione,
intendono assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di
prevenzione e protezione).
Altro obiettivo conseguibile è quello di
documentare che la valutazione dei rischi è stata fatta nel rispetto dei criteri
formali (coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di
attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza,
globalità, congruenza, programmazione delle misure, ecc.) che la legge prescrive
al riguardo.
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE
Il modello è redatto con differenti caratteri tipografici, ognuno dei quali ha un preciso significato funzionale:
le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di corpo normale) corrispondono a parti di testo opzionali e già predisposte, e che il compilatore può utilizzare per fornire indicazioni accessorie ovvero per scegliere tra le possibili frasi o situazioni quelle che si riferiscono alla particolare situazione che lo riguarda;
le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di altezza ridotta) forniscono indicazioni per integrare punti particolari ovvero suggeriscono quali dati o riferimenti possono essere usati per dare ulteriore evidenza a quanto già dichiarato.
Delle caselle [ ] vanno barrate solo quelle in corrispondenza dei dati o delle indicazioni pertinenti alla situazione descritta.
Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242.
Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai
fini della valutazione di cui all'art. 4 comma 1 del predetto decreto.
Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:
a- relazione
b- indicazione dei criteri seguiti
c- individuazione delle misure
d- programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e- documentazione di supporto.Relazione
Azienda (ragione sociale)
Sede sociale
Rappresentante legale
Sede dell'azienda o dell'unità produttiva (cui è riferito il documento)
Attività svolta o
esercitata (oggetto d'impresa)
Nome del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se
diverso dal datore di lavoro)
Numero delle persone dipendenti
dall'azienda
Numero delle persone addette all'unità produttiva
Breve
descrizione dell'attività lavorativa (con particolare
riferimento agli elementi di rilevanza ai fini della sicurezza: rischi, modelli
organizzativi - lavoro articolato su turni, notturno, in cantieri fissi/mobili,
ecc.)
Indicazione delle caratteristiche tecniche significative
per la sicurezza (attrezzature ed impianti, cicli di
lavorazione, mansioni od operazioni particolarmente pericolose,
ecc.)
Data, o periodo di effettuazione (della
valutazione cui si riferisce il documento)
in collaborazione con:
Coinvolgimento dei lavoratori dipendenti: [ ] si, mediante: [ ] intervista [ ] questionario a schede [ ] colloquio [ ] altro (specificare) [ ] no
Altre indicazioni o osservazioni
Criteri seguiti
Si dà di seguito l'elenco dei fattori di pericolo presi in considerazione (segue elenco)
Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell'azienda ed anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda.
I rischi rilevati sono i seguenti (segue indicazione o
descrizione)
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a
riferimento gli elementi seguenti: (segue
indicazione)
regolamentazione di legge (specificare quale)
norme di buona tecnica
(specificare quali)
principi generali di
cui all'art. 3 D.Lgs n. 626/94
altri (indicare quali)
Indicazione delle misure
Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sottoindicate e suddivise in:
a-misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni già conformi
b- misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 nel testo modificato del D.Lgvo n. 242/96.
Per i lavoratori che necessitano della sorveglianza sanitaria ai sensi della legislazione vigente sono stati definiti i relativi contenuti della sorveglianza stessa.
Si dà di seguito l'elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori (segue elenco).
Programma di miglioramento
Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito
a- è stato definito un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità;
b- è stato stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi (solo per gli artt 63 comma 5, e 78 comma 3) con le seguenti modalità (indicare le modalità);
c- è in atto/definito/(altro) un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti che viene/sarà/è stato svolto:
Riferimenti
Allegati
a- schede specifiche di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi.
b- indicazione delle metodiche seguite per la valutazione delle esposizioni (rumore, sostanze pericolose, altri agenti fisici, chimici, ecc.).
c- documentazione particolare da allegare al presente documento in applicazione di specifiche disposizioni del D.Lgs n. 626/94.
d- altra documentazione utile ad attestare la concreta effettuazione della valutazione come già descritta.
Nota finale
Il presente documento è stato:
Il presente documento è la revisione n. .... del .... (data di revisione).