1- Le disposizioni previste nel dlgs. 626/94 Si applicano a tutte le istituzioni scolastiche.
2- Si considerano alla stregua di lavoratori tutti gli allievi che per esperienza didattica sono esposti ad agenti chimici, fisici, biologici o utilizzano macchine dotate di videoterminali (non vengono pero computati come fattore numerico).
3- I datori di lavoro (presidi, direttori didattici) promuovono ogni idonea direttiva tesa alla formazione, informazione.
Art. 2. - Servizio di prevenzione e protezione
1- Il datore di lavoro puo svolgere in proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione allorquando il numero dei lavoratori a lui referenti non sia maggiore di 200.
2- Caratteristiche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
a- personale interno all'attivitā scolastica provvisto di idoneitā in quanto iscritto agli albi professionali;
b- personale interno all'attivitā scolastica con capacitā adeguatamente comprovata;
c- personale interno allattivitā scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati disposto ad operare per una pluralitā di istituti;
d- personale esterno all'istituzione scolastica dipendente dell'Ente a cui č demandata la fornitura dell'immobile con cui stipulare apposita convenzione;
f- personale esterno appartenente ad ente o istituti specializzati in materia di sicurezza o prevenzione.
Art. 3. - Documento
1- Il datore di lavoro (preside o direttore didattico) provvede alla stesura del documento relativo alla valutazione dei rischi.
2- Nelle scuole statali il datore di lavoro puo avvalersi della collabotrazione degli esperti degli enti locali preposti alla fornitura degli immobili.
Art. 4. - Sorveglianza sanitaria
1- Ai sensi dellart. 16 Del dlgs 626/94 la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nelle istituzioni scolastiche allorquando la valutazione dei rischi abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori.
2- Nelle scuole statali la eventuale nomina del medico competente e concordata con le a.S.L.
Art. 5. - Raccordo con gli enti locali
1- Il datore di lavoro ogni qualvolta se ne presentino le esigenze deve chiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e a carico degli stessi ai sensi dell'art. 4 Comma12 del dlgs. 626.
2- Nel caso in cui il datore di lavoro ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza deve prendere ogni immediata misura atta ad eliminare lo stato di pregiudizio.
3- L'autoritā scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e coordinamento con gli enti locali.
Art. 6. - Formazione ed informazione
1- Specifiche iniziative di formazione devono essere prese dallamministrazione scolastica da riferire ai datori di lavoro.
2- Compatibilmente con le risorse economiche ed in ottemperanza allart. 22 Della 626/94 questa deve essere promossa anche per gli stessi lavoratori in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti alla salute dei lavoratori.
3- I contenuti minimi della formazione sono quelli previsti dal d.M. 16.01.1997 Del 3.2.97.
Art. 7. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1- L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e disciplinato da accordi contrattuali da prendere in sede di rinnovi contrattuali.
Art. 8. - Istituzioni scolastiche non statali
1- Il decreto in questione trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche legalmente riconosciute, parificate e pareggiate.