Legge 225
Legge n. 225 del 24 febbraio
1992
"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"
Art. 1 - Servizio nazionale della
protezione civile
1. E' istituito il Servizio nazionale
della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni,
gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale
della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità
di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile,
istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2 - Tipologia degli eventi ed
ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attività di
protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed
estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3 - Attività e compiti di
protezione civile
1.Sono attività di protezione civile
quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui
all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle
attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone
del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle
attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste
nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza
consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile
devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle
emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
Art. 4 - Direzione e coordinamento
delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
1. Il Dipartimento della protezione
civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei
ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali
di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al
comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui
all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi
al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune
verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del
presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle
catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e
l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5 - Stato di emergenza e
potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi
di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel
quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze
finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga
alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del
presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6 - Componenti del Servizio
nazionale della protezione civile
1. All'attuazione delle attività di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e
le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i
gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni
altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività
di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile,
nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le
istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e
private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le
finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della
protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di
Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla
prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della
protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la
gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la
rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive
modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio
delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 7 - Organi centrali del
Servizio nazionale della protezione civile
1. Sono istituiti presso il
Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio
nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
Art. 8 - Consiglio nazionale della
protezione civile
1. Il Consiglio nazionale della
protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di
protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di
massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e
prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per
fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle
componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in
materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del
Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni
caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle
amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa
italiana e delle associazioni di volontariato.
Art. 9 - Commissione nazionale per
la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. La Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo
del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di
protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione
delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede
all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla
vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei
rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra
questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un
delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un
docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce
il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari
settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte
altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art. 10 - Comitato operativo della
protezione civile
1. Al fine di assicurare la direzione
unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il
Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza
predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste
provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli
interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle
direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate
dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del
Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato
rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed
esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al
Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono
inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 11 Strutture operative
nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto
nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal
Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali
svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività
previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte
le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le
forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al
Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al
comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente
a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle
esigenze di protezione civile.
Art. 12 - Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve le
competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti
locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni
colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle
competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle
competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono
alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1
e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento
delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione
civile.
4. Le disposizioni contenute nella
presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di
attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile,
cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13 - Competenze delle
province
1. Le province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale
della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione
e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e
regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1
in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di
protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o
da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
Art. 14 - Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del
programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per
fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura
l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi
calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il
prefetto:
a) informa il Dipartimento della
protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei
servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli
interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti
necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5,
opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2
dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via
permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della
struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al
concorso.
Art. 15 - Competenze del comune ed
attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro
ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie
locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle
competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme
ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione
civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di
protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della
giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o
l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune,
il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
Art. 16 - Disposizioni riguardanti
la Valle d'Aosta
1. Le competenze attribuite nella
presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale
fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione
regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente
legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle
d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni
del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di
impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17 - Gruppi nazionali di
ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della
protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di
previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi
nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al
comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono
regolate le relative attività.
Art. 18 - Volontariato
1. Il Servizio nazionale della
protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il
Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura
il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a
definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la
concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per
assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione
ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti
dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia
di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di
conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
Art. 19 - Norma finanziaria
1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono
iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso
dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella
contabilità speciale intestata al 'Fondo per la protezione civile' di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti
dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la
protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da
istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza,
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di
pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di
accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano
applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale
dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti
a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono
stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di
enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa,
con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del
Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei
competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art. 20 - Disciplina delle
ispezioni
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento
volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche
delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative
relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad
assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono
riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle
attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti
nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in
materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 21 - Abrogazione delle norme
incompatibili
1. Sono abrogate tutte le norme non
compatibili con le disposizioni della presente