Decreto 26 agosto
Decreto del Ministro
dell'Interno del 26 agosto 1992
'Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica'
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre
1992)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941,
n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica;
Vista la norma elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
DECRETA
Sono approvate le norme di
prevenzione incendi per l'39; edilizia scolastica contenute in allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. GENERALITÀ
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da
applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo,
ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e
salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Ai fini delle presenti
norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0.
di nuova costruzione e agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che
comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi
competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto. S'intendono per modifiche sostanziali
lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50°; dei solai o il
rifacimento strutturali delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici
esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.
1.2. Classificazione.
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee
in esse prevedibili di alunni o di personale docente e non docente, nei
seguenti tipi:
tipo O: scuole con numero di presenze contemporanee
fino a 100 persone;
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee
da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee
da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee
da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee
da 801 a 1200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee
oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo "O"
si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un
complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella
categoria riferita al proprio affollamento.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.0. Scelta dell'area.
Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di
attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione. Per quanto
riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).
2.1. Ubicazione.
I locali ad uso scolastico possono essere ubicati: a) in edifici indipendenti
costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri; b) in edifici o
locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi
destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del
punto 2.0., purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non
escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.
2.2. Accesso all'area.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli
accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono
avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10°;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12
sull'asse posteriore; passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale.
Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la
possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco,
sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi
finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia soddisfatto
gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli
edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.
2.4. Separazioni.
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera
b) del punto 2.1. devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non
pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno
REI 120 senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che per
relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri
locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso
che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali attività
devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti. è consentito che
l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa
comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di
caratteristiche almeno REI 120.
3. COMPORTAMENTO AL FUOCO
3.0. Resistenza al fuoco delle
strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati,
secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del
Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di
materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi composti). Il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi
di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del
carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 ,(Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire
una resistenza al fuoco di almeno R| 60 (strutture portanti) e REI 60
(strutture separanti) per edifici con altezza antincendio fino a 24 m; per
edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco
almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi
le disposizioni emanate nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei
materiali.
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al
decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe O;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni
4. SEZIONAMENTI
4.0. Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più
piani, di superficie non eccedente quella nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare
i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.
TABELLA A
Altezza antincendi Massima
superficie del compart (m2)
fino a 12 m 6.000
da 12 m a 24 m 6.000
da oltre 24 m a 32 m 4.000
da oltre 32 m a 54 m 2.000
4.1. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue
con quanto previsto al punto 3.0.
La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono
avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a
pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a
condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia
almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo interno, deve avere superficie
netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 m2. Nel vano di
areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli
agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere
congrue con quanto previsto al punto 3.0.
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme
antincendio previste al punto 2.5. del decreto del Ministro dell'Interno del 16
maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n.
148).
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/aula.
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal
valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento,
l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività; aree destinate a
servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità
di affollamento pari a 0,4 persona/m2.
5.1. Capacità di deflusso.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a
60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita
dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della
capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente,
qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala
che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di
una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di
uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e
non inferiore a due moduli (m. 1,20). La misurazione della larghezza delle
singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei
locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non
inferiore a m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di
uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve
essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni
locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle
uscite di ogni piano.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra
il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole
che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo
affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere
inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per
ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per
esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense,
dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso,
anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile
nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo
sicuro. Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone
presenti, le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso
dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore
a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze
infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a
5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere
realizzate in modo da non ridurre a larghezza utile dei corridoi stessi.
6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO
6.0. Classificazione.
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati: spazi per esercitazioni;
spazi per depositi; servizi tecnologici; spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche; autorimesse; spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni.
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgono
prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività
scolastica. Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi
devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1 interrato, fatta eccezione
per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore 0,8
che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani
interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre
1961. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i
vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del
carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata. e predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di
almeno REI 60. Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale
deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica
aventi resistenza al fuoco almeno REI 60. Nei locali dove vengono utilizzate e
depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare
o depositare materiali infiammabili. Detti locali debbono essere realizzati in
modo da consentire la più agevole decontaminazione ad essere predisposti per la
raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di
estinzione di principi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove vengono
manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di
aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di
superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale. Qualora vengano
manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di
aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da
aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore
della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento. Le apparecchiature
di laboratorio alimentare a combustibile gassoso devono avere ciascun
bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti
il flusso dal gas in mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per depositi.
Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli
ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i
servizi amministrativi. I depositi di materiali solidi combustibili possono
essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1 e 2 interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le
strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il
dimensionamento degli spessori e delle protezione da adottare per i vari tipi
di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di
incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate
nella circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.
L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotte di
congedo di autochiusura. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non
può essere superiore a: 1000 m2 per i piani fuori terra; 500 m2 per i piani 1 e
2 interrata. I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie
non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a
maglia fitta. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i
30 kg/m2, qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere
installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico. Ad uso di
ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di
capacità estinguente non inferiore a 21 A ogni 200 m2 di superficie. I depositi
di materia infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del
volume del fabbricato, lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di
tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri
tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un
estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89
B, C ogni 150 m 2 di superficie. Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie
è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio,
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi
infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici.
6.3.0. Impianti di produzione
di calore.
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione
incendi in vigore. è fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a
combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.
6.3.1. Impianti di
condizionamento e di ventilazione.
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere
centralizzati o localizzati. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati
come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili. Negli impianti centralizzati
di condizionamento aventi potenza superiore a 75Kw i gruppi frigoriferi devono
essere installati in locali appositi, così come le centrali, di trattamento
aria superiore a 50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore
a REI 60 e le eventuali comunicazioni in essere praticate devono avvenire
tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di
autochiusura. Le condotte non devono attraversare; luoghi sicuri, che non siano
a cielo libero; vie di uscita; locali che presentino pericolo di incendio, di
esplosione e di scoppio. L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le
condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari
a quella del vano attraversato. Qualora le condotte debbano attraversare
strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere
installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda
resistente al fuoco REI 60.
6.3.1.1. Dispositivo di
controllo.
a) Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di
comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei
ventilatori in caso di incendio.
b) dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di
potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi
termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale
della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 70 C, devono
essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di
ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta
principale di immissione dell'aria. Inoltre l'intervento di tali dispositivi,
non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento
manuale.
c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo
d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di
rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente
comma, che comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali
dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
6.3.2. Condizionamento
localizzato.
è consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a
condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.
6.3.4. Impianti centralizzati
per la produzione di aria compressa.
Detti impianti, se di potenza superiore a 10 KW, devono essere installati in
locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su
intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non interiore a 1/15
della superficie in pianta del locale.
6.4. Spazi per l'informazione e
le attività parascolastiche.
Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività
parascolastiche", i seguenti locali:
- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1 interrato fino
alla quota massima di 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono
adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza
per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere
funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento
previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere
svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività
scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle
disposizioni di cui al punto 2,4.
6.5. Autorimesse.
Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle
specifiche norme tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi
logistici.
6.6.1. Mense.
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle
stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli
stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori.
Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.
Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal
Ministero dell'Interno per le attività alberghiere.
7. IMPIANTI ELETTRICI
7.0. Generalità.
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in
conformità ai dispositivi di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186.
Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione
segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico
dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a
distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di
sicurezza.
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da
apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.
L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni,
strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite
ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non
inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra
apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.
L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con
comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.
L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 .
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il
dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8. SISTEMI DI ALLARME
8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire
gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme
deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale
costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto.
Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo
stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto
un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di
altoparlanti.
9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE
ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
9.0. Generalità.
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di
seguito precisato.
9.1. Rete idranti.
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti
costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed
almeno una colonna montante in ciascun vano scala dall'edificio; da essa deve
essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante
con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione
flessibile o attacco per naspo.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo
approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere
col getto ogni punto dell'aria protetta.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di
25 mm ed anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto
ogni punto dell'area protetta.
Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a
prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra,
deve essere installato un idoneo attacco di mandante per autopompa. per gli
altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360
l/min. per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento
contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado
di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120
l/min. cad., con una pressione residua al bocchetto di 1,5 bar per un tempo di
almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al
punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata
da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere
costantemente garantita. Le elettropompe di alimentazione della rete
antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea
preferenziale. Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete
antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra,
alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompe e
motopompa o due elettropompe). L'avviamento de gruppi di pompaggio deve essere
automatico. Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono
essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono
correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti
resistenti al fuoco REI 60.
9.2. Estintori.
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non
inferiore 13A, 89B, C di tipo approvato dal Ministero dell'Interno in ragione
di almeno un estintore per ogni 200 m di pavimento o frazione di detta
superficie, con un minimo di due estintori per piano.
9.3. Impianti fissi di
rilevazione e/o di estinzione degli incendi.
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m
, deve essere installato un impianto di rilevazione automatica d'incendio, se
fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se
interrato.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
S'applicano le vigenti
disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982).
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo
degli occupanti la scuola. Devono essere osservate le disposizioni contenute
nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12,2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12. NORME DI ESERCIZIO
A cura del titolare dell'attività
dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati
tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei
dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e
dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per
i controlli da parte dell'autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un
piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte
nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono
essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. è fatto divieto di
compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di
sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone
l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti
di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la
costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono
depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto
divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5. I travasi di liquidi
infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con
recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei locali della scuola, non
appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati
recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o
facilmente combustibili e/o le sostanze che possono essere tenuti in quantità
strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al termine dell'attività
didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o
utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le
saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere
indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i
materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a
0.90 m.
12.9. Eventuali scaffalature
dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio
di copertura.
12.10. Il titolare dell'attività
deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le
condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile
della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura
scolastica.
13. NORME TRANSITORIE
Negli edifici esistenti, entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate
le prescrizioni contenute negli articoli seguenti: scuole realizzate
successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre
1975; 2, 4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18
dicembre 1975; 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di
massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7,8,9,10,12.
14. DEROGHE
Nei casi in cui per particolari
motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare
qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare
della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio
1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.
Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di
relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche
dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di
sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui s'intende derogare.
IL
MINISTRO
(Mancino